Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2189 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2189 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LICCARDO MASSIMO N. IL 01/12/1969
avverso la sentenza n. 11184/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 31.12012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Torre Annunziato, in composizione monocratica, con la quale
Liccardo Massimo era stato condannato, applicata le diminuente per la scelta del rito
abbreviato, per il reato di cui agli artt. Art.73 co. 1 bis lett. a) e 80 co.2 DPR 309/90,
rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni 6, mesi 6 di reclusione ed curo
26.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione il Liccardo, denunciando la carenza di motivazione in
relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato
2.1) E’ pacifico che, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è
necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale
di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti
generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve
motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
Il Tribunale, nel negare l’invocato beneficio, dopo aver evidenziato la particolare
gravità del fatto (si trattava del trasporto, a bordo di un’autovettura, di Kg. 21,714
di marijuana, da cui erano ricavabili 46.345,7 dosi medie giornaliere), rilevava che non
era rinvenibile alcun elemento di segno positivo che potesse ‘giustificare una
attenuazione della pena parametrata in base ai criteri dosimetrici di cui all’art.133
c.p.” (pag. 2 sent.Trib.).
A fronte di un atto di appello, con cui, pur dandosi atto che il quantitativo è
significativo”, in modo assertivo si assumeva che di converso la personalità è
assolutamente insignificante e di personalità sociale innocuaTM, la Corte territoriale,
correttamente, si è limitata a ribadire che lo stato di incensuratezza, alla luce della
nuova formulazione dell’art.62 bis co.3 c.p., non era di per sé solo sufficiente per il
riconoscimento del beneficio e che non erano rinvenibili *ulteriori elementi per il
riconoscimento di tale attenuante “.
2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
DEposiTATA
Il Consigli est.
• nte

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