Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21889 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21889 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SBRO’ GIANLUCA nato il 25/06/1976 a GALATINA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 06/04/2017 del TRIBUNALE di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 6 aprile 2017 il Tribunale di Lecce disponeva la
sospensione del procedimento a carico di Sbrò Gianluca e la messa alla prova
dell’imputato per anni uno e mesi quattro per il reato di cui agli artt. 81, comma 2,
624 e 625 n. 2 cod. pen. di cui al capo di imputazione.
2.

Avverso tale provvedimento ricorre personalmente per cassazione lo Sbrò

motivazione in ordine alla determinazione della durata della messa alla prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Va premesso che costituisce dato normativo (art. 464 VII co. cod. proc. pen.),
peraltro positivamente delibato dal giudice di legittimità, che avverso il
provvedimento dispositivo della sospensione del procedimento con messa alla
prova è ammissibile il ricorso per Cassazione essendo provvedimento suscettibile
di acquisire definitività (cfr. sez.U, 31.3.2016, Rigacci, Rv. 267237).
Il provvedimento del giudice di Lecce, tuttavia si sottrae alla proposta censura.
Osserva a riguardo la Corte : il termine di sospensione del procedimento con
messa alla prova per i reati puniti con pena detentiva anche congiunta a pena
pecuniaria ai sensi dell’art. 464 quater cod. proc. pen. non è indicato dal
legislatore in misura prestabilita, bensì in termini massimi, con la indicazione di
un periodo biennale quale durata non superabile. Ne consegue che l’esercizio
del potere discrezionale di fissare un determinato periodo di sospensione del
procedimento con messa alla prova deve essere supportato, nondimeno che
nell’operazione dosimetrica della pena, da adeguato supporto motivazionale,
tenuto altresì conto che il lavoro di pubblica utilità, che può rappresentare il
contenuto del programma della messa alla prova, si inserisce quale sanzione
sostitutiva a quella penale anche in analoghi istituti premiali pure previsti
dall’ordinamento giuridico (per es. art.186 comma IX bis C.d.S.).
Orbene nel caso in specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
tuttavia il provvedimento impugnato ha motivato sul punto evidenziando come il
programma di trattamento potesse ritenersi idoneo ” a condizione che lo stesso
abbia una durata di un anno e quattro mesi, tenuto conto che l’unica prestazione
che il programma elaborato concretamente prevede è lo svolgimento dell’attività
di usciere presso l’Ufficio di Polizia Municipale di Galatina e che detta attività sarà
prestata nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13,00 alle ore 15,00,
ovvero complessivamente per sei ore alla settimana”. Trattasi di motivazione
niente affatto illogica e con cui comunque il ricorrente non si è in alcun modo

deducendo violazione di legge per essere l’ordinanza in questione del tutto priva di

confrontato avendo invece dedotto la totale assenza di motivazione.
4. Il ricorso va pertanto rigettato; ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018

(dott. Francesc

ria Ciampi)

IL PRESIDENTE
(dott. Gia

o Fumu)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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