Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21888 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21888 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUZZOLA ANTONINO N. IL 11/06/1952
avverso l’ordinanza n. 319/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la domanda
di CUZZOLA Antonino volta ad ottenere la liberazione condizionale, collaboratore di giustizia
titolare di speciale programma di protezione condannato all’ergastolo.
Ripercorse le vicende giudiziarie dell’istante, richiamati i presupposti del richiesto
beneficio, il Tribunale riteneva che, a fronte di una radicata devianza e di una scelta

dell’ergastolo in espiazione, la piuttosto recente ammissione al beneficio della detenzione
domiciliare, da cui erano decorsi otto anni, non consentiva una seria ed esaustiva valutazione in
ordine alla progressione ed alla prossima conclusione del percorso di revisione critica del
proprio passato, per la quale appariva necessario un periodo di verifica ulteriore, tenuto conto
anche dell’assenza di una stabile attività lavorativa, del non completo reinserimento sociale,
della posizione giuridica non completamente definita o, comunque, del permanente impegno
giudiziario in procedimenti aventi ad oggetto delicate vicende di criminalità organizzata.
2.

Ha proposto ricorso CUZZOLA Antonino, per il tramite del difensore di fiducia,

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva ancorato la propria decisione a una motivazione essenzialmente
apparente, non indicando i dati obiettivi sui quali fondare le considerazioni svolte nella parte
finale del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2.

Diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, il Tribunale ha

fondato le sue valutazioni sui dati emersi da atti puntualmente indicati a pag. 2 dell’ordinanza,
quali le note della Direzione Nazionale Antimafia 2.7.2014 e 5.11.2014, le richiamate relazioni
delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Milano 24.6.2014 e di Reggio Calabria 24.10.2014, e
l’informativa del Servizio Centrale di Protezione 3.9.2014.
La motivazione, lungi dall’essere apparente, è basata, dunque, sul materiale acquisito
nel procedimento e si ispira, in modo congruamente argomentato, sul principio
giurisprudenziale della graduale progressione trattamentale.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p..
2

collaborativa maturata da un tempo molto più breve (dal marzo 2004), nonché della pena

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa della ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

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