Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21887 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21887 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
LAPATI DANIELE nato il 08/08/1976 a ROMA

avverso la sentenza del 16/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ASCOLI PICENO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG

o

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto

ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno
ha applicato a Lapati Daniele la pena concordata per il reato di cui all’art. 186
comma 2 lett. c) C.d.S., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, seppure la norma
preveda la sanzione minima in anni uno, raddoppiata in anni due in caso di
appartenenza del veicolo a terzi.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni

scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso, rilevando, nondimeno, che
dal verbale di sequestro non emerge l’appartenenza del veicolo a terzi estranei al
reato, con conseguente applicazione del minimo della pena prevista in anni uno.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso va accolto, nei termini che seguono.

4.

La norma di cui all’art. 186, comma 2^ lett. c) prevede- oltre alla pena

dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e dell’arresto da sei mesi ad un anno,
qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/1- la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni, aumentata del doppio qualora il veicolo appartenga a terzi.
5.

Ora, va ribadito che con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.

proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie
che conseguono di diritto il reato anche se non oggetto di accordo (cfr. Sez. 2, n.
49461 del 26/11/2013 – dep. 09/12/2013, P.G. in proc. Cargnello, Rv. 25787101),
non solo quando l’applicazione sia omessa, ma anche quando questa sia disposta in
misura inferiore al minimo, trattandosi di materia rispetto alla quale la possibilità di
operare concordemente le diminuzioni di cui all’art. 444 cod. proc. pen. deve
ritenersi esclusa in quanto sottratta all’accordo delle parti, non trattandosi né di
pena detentiva o pecuniaria, né di sanzione sostitutiva.
6.

La determinazione del giudice tra il minimo ed il massimo della sanzione

prevista dall’art. 186, comma 2^ lett. c) deve avere riguardo agli stessi criteri di cui
all’art. 218, comma 2^ CDS (Cfr. Cass. Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016 – dep.
20/09/2016, Favia, Rv. 26797801) e non può essere, in alcun caso, applicata in
misura inferiore a quella prevista dalla norma, essendo una conseguenza di legge
dell’accertamento della responsabilità penale.
7.

Ne consegue che avendo il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione -nelle conclusioni rassegnate- limitato il ricorso all’applicazione del
minimo di legge, può farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata senza
rinvio, disponendo la sospensione della patente per la durata di anni uno.

2

2.

8. Nondimeno, essendo stata disposta la conversione della pena detentiva in
quella del lavoro di pubblica utilità, deve richiamarsi il disposto di cui all’art. 186,
comma 9 bis C.d.S. , in forza del quale, nell’ipotesi di positivo svolgimento del
medesimo, il giudice deve disporre la riduzione alla metà della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché la
revoca- ove sia intervenuta- della confisca del veicolo.
Si tratta di un’evenienza che, in quanto futura, è priva incidenza rispetto alla
ritenuta illegalità del contenuto decisorio della sentenza impugnata. E’ opportuno, in

con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. ,
il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto,
Rv. 27104001). Ed invero, l’art. 186, comma 9

bis,

stabilisce che in caso di

violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il
giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della
patente e della confisca. Ciò risulta del tutto coerente con l’effetto pratico
perseguito dal legislatore nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità. Dunque, il giudice che pronunci condanna,
ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle
ipotesi di reato di cui all’art. 186 C.d.S. e sostituisca la pena con il lavoro di
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. , è tenuto a quantificare
la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista la confisca del veicolo. Deve, tuttavia, altresì ordinare la sospensione dell’efficacia
di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Solo a fronte dell’esito positivo potrà dichiarare l’estinzione del reato, e ridurre alla
metà la sanzione della sospensione, revocando la confisca.
Ne consegue che all’annullamento della sentenza limitatamente alla durata
della sospensione della patente di guida,-da rideterminarsi in anni uno- comporta
la sospensione dell’esecuzione della predetta sanzione accessoria fino alla
valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione
della patente di guida che ridetermina in anni uno. Dispone la sospensione
dell’esecuzione della predetta sanzione accessoria fino alla valutazione dello
svolgimento del lavoro di pubblca utilità.

ogni caso, ricordare che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria

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