Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21886 del 19/04/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21886 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATALDO MARCO nato il 21/12/1980 a PESCARA
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
STEFANO TOCCI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore avvocato GIORGIO COLANGELI del foro di ROMA in sostituzione
dell’avvocato DI MASCIO CARLO del foro di PESCARA, come da delega a
sostituto processuale che deposita, in difesa di CATALDO MARCO, che si riporta
ai motivi.
Data Udienza: 19/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha riformato
limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa in
data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Teramo nei confronti di Cataldo Marco in
relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309,
commesso in Silvi fino ad epoca antecedente e prossima al 2 marzo 2012 con
2.
L’esponente propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per violazione degli artt.192 e 194 cod.proc.pen. e per vizio di
motivazione per non avere fatto buon governo dei principi che regolano la
legittimità della valutazione frazionata della prova dichiarativa, avendo ritenuto
che le dichiarazioni della persona offesa Vianale Paolo potessero fondare la
condanna per il delitto di cessione di stupefacenti sebbene fossero inattendibili
con riguardo agli altri reati contestati (tentata estorsione e calunnia). Con un
secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con la valutazione già operata
per ricondurre la fattispecie concreta nell’alveo dell’art.73, comma 5, T.U. Stup.
sebbene si tratti, ora, di fattispecie autonoma di reato.
3. Marco Cataldo era imputato, oltre che di aver ceduto a Vianale Paolo più
dosi di gr.0,8 circa di cocaina al prezzo di euro 80,00 ciascuna, presso la sua
abitazione, in numerose occasioni nel corso di sette anni, di aver tentato con
minacce e violenza di ottenere, nel marzo 2012, il corrispettivo di pregresse
cessioni per complessivi euro 1.900,00 e di averlo accusato falsamente nel
gennaio 2012, pur sapendolo innocente, di aver commesso una rapina ai suoi
danni. Il Tribunale aveva escluso l’attendibilità del Vianale con riguardo ai reati di
tentata estorsione e calunnia, mentre aveva ritenuto che le dichiarazioni
concernenti la cessione di stupefacente fossero credibili in quanto riscontrate da
un testimone appartenente alla Polizia Giudiziaria, il quale aveva riferito che, a
seguito di perquisizione domiciliare per altro procedimento, erano stati rinvenuti
presso l’abitazione del Cataldo materiale per il confezionamento, un involucro
contenente mannite ed una pressa idonea al confezionamento dei panetti di
stupefacente.
3.1. La Corte territoriale ha confermato tale valutazione di attendibilità
frazionata delle dichiarazioni del Via .nale, ritenendo che sussistessero idonei
riscontri e che il giudizio di inattendibilità non compromettesse per intero la
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recidiva reiterata.
credibilità del dichiarante e non inficiasse la plausibilità delle altre parti del
racconto.
3.2. La questione posta dal ricorrente concerne, in particolare, quali siano i
criteri che consentono una valutazione frazionata del narrato della parte civile
laddove l’unico riscontro sia costituito da elementi indiziari acquisiti in altro
procedimento. Si contesta, infatti, che si potesse escludere un’interferenza
fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali l’imputato è stato assolto e le
parti ritenute attendibili, dato il rapporto causale tra spaccio e tentata estorsione
la condanna del Vianale per rapina aggravata) e la denuncia del Vianale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Giova, in primo luogo, evidenziare che la prova dichiarativa acquisita
dalla persona offesa costituita parte civile esige un vaglio particolarmente
rigoroso, mediante riscontro intrinseco ed estrinseco del narrato, nel rispetto del
principio interpretativo enunciato in materia dalla Corte regolatrice, a mente del
quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a
fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato ma, nel caso
in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno
procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.U, n.41461 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 25321401).
1.2. E’ stato, successivamente, precisato che le dichiarazioni della parte
civile possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di
responsabilità, qúalora siano indicate nella motivazione le specifiche emergenze
processuali sulle quali il giudice ha fondato un giudizio di credibilità soggettiva
del dichiarante e di intrinseca attendibilità del suo racconto (Sez.5, n.1666 del
14/01/2015, Pirajno, Rv.26173001).
1.3. Conseguentemente, le dichiarazioni della parte civile esigono un vaglio
particolarmente rigoroso qualora sia venuto meno il riscontro intrinseco, come
nel caso in cui una parte del narrato sia ritenuta inattendibile. In tal caso, inoltre,
la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte
civile soggiace all’ulteriore regola di giudizio secondo la quale il giudizio
d’inattendibilità riferito ad alcuni fatti inficia la credibilità delle parti del racconto
che ne costituiscono l’imprescindibile antecedente logico (Sez.3, n.3256 del
22/01/2013, P.C., Rv. 25413301; Sez.3, n.40170 del 6/12/2006, Gentile,
Rv.23557501); tale relazione è, invero, riscontrabile tra le plurime condotte di2
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e l’accertata consecutività tra la precedente denuncia del Cataldo (conclusasi con
cessione di sostanza stupefacente ed il tentativo di estorcere al cessionario la
somma dovuta, e mai corrisposta, per dette cessioni.
1.4. Deve inoltre escludersi che siano sufficienti, quale riscontro estrinseco,
elementi istruttori acquisiti in un distinto procedimento, salvo che si tratti di fatti
di particolare valenza individualizzante ai sensi dell’art.192, comma 3,
cod.proc.pen., ossia idonei ad attribuire capacità dimostrativa e persuasività
probatoria in ordine all’attribuzione del reato descritto dalla parte civile al
soggetto al quale i medesimi fatti si riferiscono; idoneità non riscontrabile nelle
perquisizione effettuata in altro contesto presso l’abitazione dell’imputato.
2. Per quanto detto, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché, in assenza di validi riscontri alla deposizione della parte civile,
non vi è prova della sussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 19 aprile 2018
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dichiarazioni rese dall’agente di polizia giudiziaria in merito all’esito di una