Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21885 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21885 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HYSA SOKOL nato il 06/02/1971

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
STEFANO TOCCI, che ha concluso per l’inammissibilità

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hysa Sokol ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della
Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Lucca il 10 giugno 2014 in relazione al reato di
cui all’art.186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso
in Porcari il 6 ottobre 2012.

L’esponente deduce vizio di motivazione nella parte in cui è stata

riconosciuta validità, senza alcun supporto scientifico, all’accertamento alcolico
eseguito a quasi tre ore di distanza dal sinistro stradale; con un secondo motivo
deduce vizio di motivazione in merito alla prova che alla guida del veicolo fosse il
proprietario.

3. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che
l’impugnazione risulta proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del
difensore, in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la
legge 23 giugno 2017, n.103, il cui arti., comma 63, ha modificato l’art.613,
comma 1, cod. proc. pen. prescrivendo che il ricorso per cassazione sia
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di Cassazione.

4.

La prima censura riguarda, peraltro, una questione manifestamente

infondata, posto che nella sentenza impugnata si è rimarcato che la prova
dichiarativa avesse dimostrato che, pochi minuti dopo il sinistro, l’imputato era in
evidente stato di ebbrezza, così corroborando con l’immediatezza del dato
sintomatico il successivo esame ematico.

5. La seconda censura è inammissibile.
5.1. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia valutato
fondata l’ipotesi accusatoria sulla base di prova indiziaria, ma si tratta di giudizio
rimesso all’insindacabile valutazione del giudice di merito. Deve, peraltro,
rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il
vizio della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo
della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni
inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle
risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve
essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni
2

2.

utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n.
4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 20904001; Sez. 3, n.4115 del
27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 20327201). Tale principio, più volte
ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle
stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito,

diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). Pertanto, in sede
di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito (ex multi:5 Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si
osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una considerazione alternativa del
compendio probatorio, non consentita in presenza di una motivazione in cui si è
richiamata la testimonianza di chi aveva visto con certezza un uomo alla guida
del veicolo e di chi aveva rinvenuto l’imputato nella disponibilità dell’auto, nella
sua abitazione, immediatamente dopo il sinistro, in assenza di familiari di sesso
maschile.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616
cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2018
Il Corxliere estensore

senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una

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