Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21885 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21885 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALDI SALVATORE N. IL 22/10/1967
avverso l’ordinanza n. 73/2014 TRIBUNALE di GORIZIA, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza resa in data 15.12.2014, il Tribunale di Gorizia in composizione

monocratica, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
rideternninazione della pena avanzata da GALDI Salvatore alla luce della declaratoria di illegittimità
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter D.L. n. 272/2005, convertito in L. n. 49/2006, pronunciata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 32 del 25.2.2014, e dei principi affermati da questa Corte di

condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Gorizia per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90,
consistito nella illecita detenzione e cessione di hashish e marijuana.
Osservava il giudicante che, trattandosi di fatti commessi tra il 24 e il 25.1.2001, ovvero
prima dell’entrata in vigore degli articoli successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi,
detta declaratoria di incostituzionalità non poteva, all’evidenza, riverberare alcun effetto sul
trattamento sanzionatorio irrogato e divenuto irrevocabile.
2.

Ricorre per cassazione l’interessato per il tramite del difensore, lamentando l’erroneità

della decisione e insistendo per la rimodulazione della pena inflitta in sede di cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce un’unica censura del tutto aspecifica, sotto il
profilo della mancata correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
2. Invero, lungi dal contestare l’argomentata insussistenza delle condizioni per l’accoglimento
dell’incidente di esecuzione proposto, l’interessato si limita ad insistere, in modo assertivo, nella
richiesta di rimodulazione della pena applicatagli in sede di cognizione.
3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

legittimità a Sezioni Unite nella sentenza 29.5.2014, ric. Gatto, con riferimento alla pronuncia di

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