Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21883 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21883 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SURACE GIUSEPPE N. IL 26/04/1986
avverso l’ordinanza n. 127/2014 TRIBUNALE di MESSINA, del
29/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

/rz

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.12.2014, il Tribunale di Messina, deliberando in funzione di
Giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a SURACE
Giuseppe:
a) con sentenza emessa il 12.10.2011 dalla Corte di Appello di Messina, irrevocabile il
18.12.2012, a causa della intervenuta commissione in data 22.6.2004 (quindi anteriormente a

378 c.p., 10-12 L. n. 497/74) per i quali aveva riportato condanna a pena definitiva (sentenza
della Corte di Appello di Messina in data 8.2.2013, irrevocabile il 6.3.2014);
b) con sentenza emessa il 4.3.2004 dalla Corte di Appello per i Minorenni di Messina,
irrevocabile il 7.10.2004, in quanto, con sentenza resa dalla medesima Corte in data 6.3.2008,
irrevocabile il 20.1.2009, il SURACE era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato
in abitazione, commesso in data 5.8.2003, alla pena di un anno di reclusione e 400,00 euro di
multa, che, cumulata a quella precedentemente sospesa (pari a due anni, quattro mesi di
reclusione e 500,00 euro di multa), superava i limiti di cui all’art. 163 c.p..
Riteneva il Tribunale che la sequenza delle vicende giudiziarie esaminate dimostrava
l’infondatezza della doglianza difensiva afferente al decorso del termine per l’estinzione del
reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione SURACE Giuseppe, per il tramite del difensore di
fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 172 c.p.,
limitatamente alla revoca della sospensione della pena inflitta al ricorrente dalla Corte di
Appello per i Minorenni di Messina con la sentenza del 4.3.2004, irrevocabile il 7.10.2004, in
quanto detta pena doveva considerarsi estinta per intervenuto decorso del termine di dieci
anni.
Pur essendosi verificate le condizioni della revoca entro il decimo anno dal passaggio in
giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione, l’inerzia dell’Ufficio proponente
non poteva risolversi in malam partem per il condannato, atteso che l’interpretazione letterale
dell’arti. 172 c.p. non lasciava spazi di incertezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Collegio, pur consapevole di un indirizzo minoritario di segno contrario, secondo il
quale il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui è stato commesso il
reato che ha dato luogo alla revoca del beneficio, non potendosi porre a carico del condannato
il ritardo con cui viene assunta la relativa decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 17346 del
2

quello per cui l’imputato aveva ottenuto il beneficio) di altri delitti (di cui agli artt. 582, 585,

11/4/2006, Petrella, Rv. 233882; Sez. 1, n. 41574 del 12/12/2006, Capetta, Rv. 236015; Sez.
1, n. 40678 del 16/10/2008, Narzi, Rv. 241562; Sez. 1, n. 26748 del 21/5/2009, Papallo, Rv.
244714; Sez. 1, n. 10924 del 13/1/2012, RG. in proc. Gargiulo, Rv. 252553), ritiene di dare
continuità ai principio di diritto, affermato dal diverso e ormai consolidato indirizzo di questa
Corte, alla cui stregua il dies a quo, da cui decorre il tempo necessario alla prescrizione della
pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui è passata
in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 38048

244317; Sez. 1, n. 616 del 2/12/2009, dep. 11/1/2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n.
46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253974; Sez. 1, n. 13414 del 21/2/2013, Strusi, Rv.
255647).
Tale conclusione, che valorizza l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici,
muove, invero, dal condiviso rilievo che, se presupposto indefettibile della revoca della
sospensione condizionale della pena deve ritenersi il fatto materiale della commissione di un
delitto, avendo in tale momento l’imputato “tradito” la favorevole prognosi a suo favore
formulata con la concessione del beneficio, nondimeno la fattispecie legale risolutiva assunta a
base della prevista revoca, che sarà poi dichiarata dal giudice dell’esecuzione, può ritenersi
completata soltanto con l’acquisizione della irrevocabilità della sentenza che tale causa
risolutiva abbia, con certezza, attestato.
A ciò consegue che è soltanto in tale momento che, acquisita l’eseguibilità della pena,
inizia a decorrere il termine della sua prescrizione.
Nella specie, essendo la sentenza che ha accertato la causa risolutiva della sospensione
precedentemente concessa al SURACE passata in giudicato in data 20.1.2009 (vedi sopra sub
B), non può ritenersi maturata la prescrizione decennale della pena, come implicitamente e
correttamente affermato dal giudice dell’esecuzione.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue

ex lege la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

del 6/11/2006, Gattuso, Rv. 235168; Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, P.M. e De Angeli, Rv.

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