Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21882 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21882 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO MASSIMO N. IL 10/04/1974
avverso l’ordinanza n. 2544/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 21.1.2015, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava il
reclamo avverso il provvedimento in data 10.7.2014, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di
Padova aveva dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio avanzata da SPAGNOLO
Massimo.
Nel confermare il provvedimento reclamato, il Tribunale osservava che il condannato aveva

D.P.R. n. 309/90, ma non ancora tutta quella irrogata per il reato di cui agli artt. 110, 575 c.p., da
espiare per intero in quanto trattavasi di omicidio commesso con modalità e finalità tipicamente
mafiose e tenuto conto della contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91
(desumibile dalla lettura della sentenza e del capo d’imputazione), preclusiva dell’accesso ai benefici
premiali in assenza di accertata attività di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter 0.P..
Infine, il condannato non aveva espiato la metà della pena inflitta per il reato di cui all’art. 80
D.P.R. n. 309/90 (quota pari a quattro mesi di reclusione), oltre al quarto della pena residua.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’interessato, deducendo “illegittimità”
in merito all’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91, non contestata in sentenza, e mancata
adozione del conteggio più favorevole per essere ammesso al permesso premio ai sensi dell’art. 30ter 0.P..
In data 13.11.2015 sono state depositate “note di udienza” dal difensore dello SPAGNOLO,
con richiamo a giurisprudenza di legittimità contrastante con quella applicata dal Tribunale di
Sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché, nella parte redatta

personalmente dal condannato, si risolve in doglianze formulate in modo essenzialmente apodittico,
senza misurarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, peraltro argomentata in modo
logico ed esaustivo dal Giudice a quo.
Il ricorso va, poi, dichiarato manifestamente infondato nella parte redatta dal difensore, in
cui si valorizza una pronuncia dissonante con la tesi affermata nel provvedimento impugnato quanto
alla ritenuta sussistenza in fatto dell’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91, pronuncia che, risulta,
tuttavia, allo stato, isolata e, comunque, non è condivisa da questo Collegio.
2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p..

2

interamente espiato la porzione di pena riferibile ai reati “ostativi” di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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