Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21882 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21882 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARERI DANIELE nato il 29/01/1976 a ROMA

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato DE AGOSTINO WALTER del foro di ROMA in difesa di
MARERI DANIELE che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in data 8 maggio 2017, ha confermato la
condanna alla pena di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa
pronunziata dal Tribunale di Roma in data 6 dicembre 2016, all’esito di giudizio
abbreviato, nei confronti di Daniele Mareri, per il reato p. e p. dall’art. 73, d.P.R.
309/1990, commesso in Roma il 7 novembre 2016, previo riconoscimento
dell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del citato art. 73, con attenuanti
equivalenti

alla

contestata

recidiva

reiterata

specifica

e

infraquinquennale, nonché applicata la diminuente per il rito.
Al Mareri è addebitata la cessione di due quantitativi di cocaina
(rispettivamente pari a grammi 0,79 e 0,5) a Domenico La Mattina, nonché la
detenzione a fini di cessione di un ulteriore, modico quantitativo (gr. 0,6 lordi) di
cocaina all’interno della propria autovettura, e di un più consistente quantitativo
della stessa sostanza (grammi 39,8) presso l’abitazione che egli divideva con la
madre.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Mareri, per il tramite del suo
difensore di fiducia
Il ricorso consta di due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta vizio di motivazione in
riferimento alla riconducibilità soggettiva all’imputato di tutte le condotte a lui
ascritte: in specie, il solo possesso delle chiavi di casa dell’abitazione della madre
ha condotto ad attribuire al Mareri anche la detenzione del quantitativo di
stupefacente rinvenuto in detta abitazione. Per di più, alla luce della consulenza
tecnica sulla sostanza stupefacente, il grado di purezza dei singoli quantitativi di
cocaina rinvenuti è significativamente diverso, così come diversi sono i materiali
usati per il confezionamento, di tal che neppure può affermarsi la comune
provenienza degli stessi da un unico quantitativo principale. Su tali aspetti la
motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente, pur a fronte degli
specifici rilievi formulati nell’atto d’appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio: pur a fronte di una richiesta di riduzione
della pena, formulata nell’ultimo motivo d’appello, la Corte distrettuale non ha
fornito adeguata motivazione della propria contraria statuizione; e ciò sebbene la
pena (prescindendo dalla diminuente per il rito) sia prossima al massimo
edittale, e nonostante il dato ponderale dello stupefacente sequestrato consenta
di affermare che la condotta dell’odierno ricorrente è stata di minima offensività.

generiche

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltrechè teso in
buona parte a sottoporre a scrutinio di legittimità una rivalutazione del materiale
probatorio, che si risolve in questioni di mero fatto demandate in via esclusiva al
giudizio di merito.
Invero, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi in tema di
valutazione del compendio probatorio e indiziario, con particolare riguardo alla

presso l’abitazione intestata alla madre, di cui però lo stesso imputato deteneva
le chiavi all’interno della stessa autovettura di sua proprietà a bordo della quale
gli operanti rinvenivano un ulteriore quantitativo di cocaina. Un altro
collegamento fra gli esiti della perquisizione domiciliare e l’accertata attività di
spaccio del Mareri è costituito dal rinvenimento del materiale di
confezionamento, costituito da materiale cartaceo ritagliato in cerchi, dello
stesso tipo di quello con cui era stato confezionato l’involucro destinato dal
Mareri alla cessione che si consumava sulla strada.
A fronte del percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale,
improntato a logicità, completezza e coerenza, va richiamato il principio in base
al quale, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

(ex

multis, vds. Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; e, più
di recente, Sez. 6, n. 47204 dei 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). E’ altresì utile
richiamare il principio, affermato anch’esso dalla giurisprudenza apicale di
legittimità (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) in base
al quale l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile

ictu ocuii, dovendo il

sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese
le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in
modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

2. E’, del pari, manifestamente infondato il secondo motivo di lagnanza.
Può ribadirsi qui il principio in base al quale la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti

riferibilità soggettiva al Mareri del quantitativo principale di cocaina rinvenuto

ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per
assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una
specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (così,
recentemente, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).
Nella specie, a prescindere dal fatto che la pena finale (sia pure per effetto

della diminuente del rito) si colloca attorno ai valori medi edittali, deve
sottolinearsi che la Corte di merito ha adeguatamente valorizzato e illustrato gli
elementi che connotano, nel caso di specie, la gravità del fatto e la personalità
del soggetto, sì da giustificare appieno il trattamento sanzionatorio a lui
applicato.
Sul punto deve infatti evidenziarsi che i diversi quantitativi di cocaina
sequestrati al Mareri consentivano di ricavare, nel loro complesso, un non
trascurabile numero di dosi medie singole (almeno 175) e nonostante ciò, ed a
fronte delle complessive emergenze probatorie (deponenti per un’attività di
spaccio non occasionale del prevenuto), il reato è stato inquadrato nell’ipotesi di
lieve entità; inoltre, non può trascurarsi la pessima biografia penale del
giudicabile, accuratamente illustrata nella sentenza impugnata, e ciò
indipendentemente dall’avvenuto bilanciamento in equivalenza della recidiva
specifica reiterata e infraquinquennale a lui contestata.
A ciò deve aggiungersi che solo per un evidente errore il reato ascritto al
Mareri è stato considerato come unico, e non sono stati ravvisati
nell’imputazione né il concorso formale, né il reato continuato, sebbene i plurimi
quantitativi di cocaina da lui ceduti, o detenuti in luoghi distinti, fossero
certamente di diversa provenienza, come rivelano gli esiti della consulenza
tecnica menzionata nella sentenza (sul punto si rimanda a Sez. 3, n. 7404 del
15/01/2015, Righetti e altri, Rv. 262421): perciò, ove fosse stata correttamente
contestata la pluralità di reati, la mancata esclusione della recidiva ex art. 99,
comma 4, cod.pen. avrebbe necessariamente implicato un aumento della pena
base nella misura minima di un terzo, ai sensi del quarto comma dell’art. 81
cod.pen..
In considerazione di quanto precede, nonché della motivazione
sufficientemente ampia resa dalla Corte di merito in punto di trattamento
sanzionatorio, la lagnanza dell’esponente si appalesa perciò del tutto priva di
pregio.

,i

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018.

Il Pre
(Giacom

nte

Furnu)

P.Q.M.

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