Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21881 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21881 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATONE CIRO N. IL 09/03/1967
avverso l’ordinanza n. 30/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 11.2.2015, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza
dichiarava inammissibile per carenza dei motivi, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., il
reclamo proposto da CATONE Ciro avverso il provvedimento con cui il Magistrato di
Sorveglianza della sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata.
2.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione personalmente il
e negando di intrattenere contatti con la criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
L’impugnazione è inammissibile, in quanto basata sui motivi di merito sopra
sintetizzati, tra l’altro in conferenti rispetto al tema oggetto di decisione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
condannato, lamentando di non essere stato più seguito dal suo difensore per motivi economici