Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21881 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21881 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SITA MAURO nato il 17/07/1964 a TORINO

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Dato atto che alcun difensore è comparso,

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato, in data 21 marzo 2016, la
sentenza con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Macerata, in
data 10 gennaio 2014, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Mauro
Sita per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada, commessi
in San Severino Marche il 23 novembre 2011.
Brevemente riassumendo la vicenda sulla base di quanto recepito nella

sinistro stradale con danno alle persone perché, immettendosi con il suo furgone
sulla SP n. 361 da una via laterale, impegnava per circa un metro oltre la linea
d’intersezione la carreggiata della strada provinciale; sopraggiungeva su
quest’ultima arteria l’autovettura condotta da Giovanni Radichetti, a bordo della
quale viaggiava altresì Mara Porcarelli; a causa della parziale invasione della
carreggiata da parte del furgone del Sita, il Radichetti era costretto a una
manovra di spostamento a sinistra e a una brusca frenata. Ciò determinava il
tamponamento dell’auto del Radichetti ad opera di altra autovettura
sopraggiunta da dietro nel medesimo senso di marcia, condotta da Ugo
Marinozzi. Nell’occorso, il Radichetti riportava un trauma distrattivo cervicale,
mentre la Porcarelli riportava la frattura di una vertebra. Il Sita, subito dopo il
sinistro, non si fermava per verificare l’accaduto e prestare eventuali soccorsi,
ma si allontanava dal luogo, pur essendo il sinistro comunque ricollegabile al suo
comportamento alla guida e a fronte del fatto che, a cagione di tale incidente, vi
erano state conseguenze dannose a carico di persone coinvolte. Egli veniva
successivamente identificato mediante annotazione del numero di targa del
furgone.
La Corte di merito ha disatteso tutte le doglianze articolate dal Sita, sia in
punto di ricostruzione dei fatti, sia in riferimento al nesso causale tra la sua
condotta e il sinistro, sia ancora con riguardo all’elemento soggettivo del dolo
richiesto per ambedue i reati a lui contestati, sia infine in relazione all’invocata
causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che la Corte ha ritenuto
di non riconoscere in relazione alla gravità del fatto e all’entità delle conseguenze
che ne derivarono.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Sita, con atto corredato da un’ampia
premessa e articolato in otto motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta violazione di legge (in specie
degli artt. 40 e 41 cod.pen.) e vizio di motivazione in relazione al nesso di
causalità fra la sua condotta e il sinistro: pur non contestando la (parziale)
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sentenza d’appello, il Sita é stato ritenuto responsabile di avere provocato un

invasione della corsia di marcia dei veicoli del Radichetti e del Marinozzi, il
ricorrente deduce in primo luogo che, come riferito anche dagli stessi testi
Radichetti e Marinozzi, durante la manovra d’immissione egli era fermo, ed il suo
furgone era quindi agevolmente visibile: il tamponamento, pertanto, non fu
provocato da lui, ma dall’eccessiva velocità del Marinozzi e dalla distanza
eccessivamente breve tra la vettura condotta da quest’ultimo e quella del
Radichetti. Quanto meno, tali elementi concretano secondo l’esponente una
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, tale quindi da

dell’art. 41 cod.pen..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione, ancora in riferimento al nesso di causalità; oltre a riproporre alcuni
argomenti posti a base del primo motivo (a proposito, in particolare, del fatto
che il furgone era fermo ed era stato avvistato da entrambi i conducenti), il
deducente rileva che non vi é prova della brusca frenata alla quale sarebbe stato
costretto il Radichetti.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge (in specie dell’art.
47 cod.pen.) e vizio di motivazione in riferimento all’elemento psicologico del
dolo: quest’ultimo sarebbe stato escluso, secondo l’esponente, a causa
dell’errore sul fatto previsto dalla norma extrapenale, consistito nella erronea
percezione della liceità della sua condotta alla guida: in sostanza il Sita non
ritenne di avere cagionato l’incidente e, quando decise di allontanarsi, lo fece
perché riteneva che il sinistro avesse cagionato solo danni a cose, anche perché i
due conducenti delle auto coinvolte scesero subito dai rispettivi veicoli per
constatare i danni, e nessuno invocò soccorsi, e ciò lo legittimava a ritenere che
non vi fossero state conseguenze lesive per le persone. Inoltre egli sapeva che il
suo furgone era facilmente identificabile (recando la scritta di una nota ditta di
trasporti) e quindi deve escludersi che egli volesse sottrarsi all’identificazione.
L’esponente evidenzia inoltre che il suo convincimento di non essere responsabile
del sinistro derivava anche da! fatto che egli fu costretto a impegnare parte della
carreggiata della strada provinciale perché, nella manovra d’immissione, la
visuale era ostacolata dalla presenza di una statua raffigurante una madonnetta
votiva sul suo lato sinistro.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione, ancora in relazione all’elemento soggettivo, avendo egli ritenuto
che la responsabilità dell’accaduto non fosse sua, ma dell’eccessiva velocità
tenuta dal Marinozzi e dall’insufficiente distanza di sicurezza tra il veicolo
condotto da quest’ultimo e quello condotto dal Radichetti.

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interrompere il nesso causale tra la condotta ascritta al Sita e il sinistro, ai sensi

2.5. Con il quinto motivo, sempre teso a denunciare violazione di legge (in
specie dell’art. 42 cod.pen.) e vizio di motivazione, l’esponente evidenzia di non
avere avuto consapevolezza delle conseguenze lesive a carico di persone,
conseguenze emerse solo successivamente e che quindi egli non poteva
rappresentarsi, con conseguente carenza di dolo anche sotto questo profilo.
Anche sotto il profilo della gravità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, essa
non era in realtà tale da far pensare a conseguenze lesive per le persone.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge (sia in

cod.pen.) e mancanza di motivazione in riferimento all’assenza di persone che
chiamassero soccorso e alla conseguente impossibilità, da parte sua, di rendersi
conto che vi erano persone che avevano riportato conseguenze lesive.
2.7. Con il settimo motivo l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla carente ricostruzione dell’accaduto, all’elemento
oggettivo e all’elemento soggettivo del reato, riproponendo in sostanza
argomenti già articolati nei motivi precedenti, da intendersi perciò qui riproposti.
2.8. Con l’ottavo e ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e
vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della non punibilità
per particolare tenuità del fatto, per la quale in realtà ricorrevano, a suo avviso,
tutte le condizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In base alla stessa prospettazione dell’esponente, i motivi di ricorso
possono suddividersi in tre gruppi.
1.1. Un primo gruppo (comprensivo del primo e del secondo motivo di
ricorso) attiene a questioni inerenti alla condotta del ricorrente ma, in
particolare, al nesso di causalità fra quest’ultima e l’incidente: nesso di causalità
che il ricorrente contesta.
1.2. Un secondo gruppo (che comprende i motivi dal terzo ai settimo)
riguarda invece l’elemento psicologico dei reati contestati: in definitiva, tanto con
riferimento al reato di cui all’art. 189 comma 6 Cod. Strada, quanto con
riferimento al reato di cui all’art. 189 comma 7 C.d.S., l’esponente contesta di
avere agito con dolo e assume, al più, di avere commesso un errore scusabile
sulla sua responsabilità circa l’accaduto.
1.3. Un terzo gruppo, corrispondente all’ottavo motivo di ricorso, riguarda
infine l’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., di cui il
ricorrente contesta il mancato riconoscimento.

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riferimento all’art. 189, comma 7, Cod. Strada, sia in riferimento all’art. 42

2. Si premette fin d’ora che la risposta alle lagnanze del deducente può
essere articolata con riferimento ai suddetti tre gruppi, atteso che in molti dei
motivi (ci si riferisce in particolare a quelli compresi nel primo e, soprattutto, nel
secondo gruppo) vengono ribaditi profili in buona parte comuni e fra loro
sovrapponibili, sì da potersi congiuntamente trattare.

3. Iniziando dal primo gruppo, i primi due motivi di ricorso sono infondati.
Sotto il profilo dell’indagine causale, la descrizione dell’evento fornita dalla

logica ed esente da contraddizioni, e così anche la descrizione della rilevanza
causale del comportamento alla guida del Sita. Vengono illustrate le ragioni per
le quali non vi era alcuna necessità che l’odierno ricorrente si sporgesse di circa
un metro con il suo furgone, ostruendo così parte della carreggiata (esattamente
circa un terzo della corsia di marcia del Radichetti e del Marinozzi, tale da
comportare oggettivi problemi di transito, essendo residuato uno spazio di poco
più di due metri di larghezza); vi fu necessariamente una frenata brusca da
parte dell’auto del Radichetti, come afferma la sentenza impugnata, atteso che il
tamponamento di quest’ultima vettura ad opera dell’auto del Marinozzi, al di là
delle contrarie allegazioni del ricorrente, viene descritto come violento e tale da
provocare danni rilevanti ai due veicoli, sulla base del verbale redatto dagli
agenti accertatori (vds. pag. 12 sentenza).
Al riguardo giova ricordare che sono sottratti ai sindacato di legittimità, se
sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla
ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia
(valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento
delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna
colpa concorrente) (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).
Nella specie, quindi, la Corte di merito ha affermato la rilevanza causale del
comportamento alla guida del Sita sulla base di precisi elementi fattuali; e del
resto, verificando tale assunto logico sulla base di un semplice procedimento di
eliminazione mentale della condotta inosservante dell’odierno ricorrente (ossia
ipotizzando che non vi fosse stata la parziale invasione della carreggiata da parte
sua, vietata quanto meno dall’art. 145 Cod. Strada), é di tutta evidenza che
l’auto del Radichetti non avrebbe avuto alcuna necessità né di sterzare verso
sinistra, né soprattutto di frenare bruscamente qualora il Sita non si fosse
immesso parzialmente sulla corsia di marcia dello stesso Radichetti.
Oltre a ciò, non va dimenticato che, in terna di circolazione stradale, il reato
di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada é configurabile nei confronti
dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello

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Corte di merito alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata risulta completa,

stesso, in quanto l’incidente”, che é comunque ricollegabile al suo
comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare
il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti
dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (vds. la recente Sez. 4, n. 52539
del 09/11/2017 – dep. 17/11/2017, Spernanzoni, Rv. 271260): non é, quindi,
necessario, che il soggetto attivo abbia dato causa esclusiva e diretta al sinistro,
essendo sufficiente che quest’ultimo sia – appunto – comunque ricollegabile al
suo comportamento, ovvero che tale comportamento abbia comunque influito

Né può in alcun modo sostenersi che le condotte del Marinozzi e del
Radichetti costituiscano cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso
causale tra la condotta del Sita e il sinistro: invero, non può ritenersi interruttiva
del nesso di causalità una successiva condotta parimenti colposa posta in essere
da altro soggetto, che risulti non eccezionale né imprevedibile, ed é sicuramente
da escludersi che possa dirsi tale la circostanza che alcuno dei veicoli in transito
sull’arteria principale (nella quale si stava immettendo il furgone condotto
dall’imputato) procedesse a velocità eccessivamente elevata e/o non rispettando
la distanza di sicurezza (cfr. in linea di principio Sez. 4, Sentenza n. 10676 del
11/02/2010, Esposito, Rv. 246422).

4. Parimenti infondati risultano i motivi dal terzo al settimo, che possono qui
congiuntamente trattarsi.
Non può in alcun modo, in primo luogo, parlarsi di errore scusabile da parte
del Sita.
Si premette che dev’essere considerato errore sulla legge penale, come tale
inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su
norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella
norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere
per “legge diversa dalla legge penale”, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., quella
destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non
esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata
neppure implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.
263808). In riferimento al caso di specie, quindi, va ribadito che non può dirsi
scusabile l’errore sul precetto, che nel caso in esame riguardava sia
l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi dell’imputato in corrispondenza
dell’intersezione, prima di immettersi nella strada con diritto di precedenza
(atteso che tale obbligo era finalizzato a impedire il verificarsi di incidenti del tipo
di quello occorso nella specie, e che non vi erano ostacoli alla visibilità in
corrispondenza dell’incrocio, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso,

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anche indirettamente sul corso degli eventi.

atteso quanto rilevato dalla Corte di merito circa l’ininfluenza della “madonnetta”
votiva sulla visuale: vds. pag. 11 sentenza); sia – ed a maggior motivo – laddove
esso riguardava l’inottemperanza del Sita all’obbligo di fermarsi e a quello di
prestare assistenza dopo l’incidente: quest’ultimo costituiva, infatti, evidente
errore proprio sul precetto penale che si assume violato (ossia quello contenuto
nell’art. 189, comma 1 Cod. Strada, e sanzionato in caso di violazione dai
successivi commi 6 e 7).
Sul piano fattuale, la sentenza impugnata fa buon governo dei principi

percepire che si trattava di un sinistro con probabili danni alle persone (tale
quindi da imporgli di intervenire per sincerarsi dell’accaduto, mettersi a
disposizione delle autorità e prestare soccorso alle persone eventualmente
ferite), la Corte di merito ha sottolineato ia gravità del sinistro e dei danni
riportati dai due veicoli – tale da doversi necessariamente riferire a un urto
particolarmente violento fra le vetture del Marinozzi e dei Radichetti – ed ha
inoltre evidenziato che il Sita non era legittimato a ritenere che non vi fossero
conseguenze alle persone sol perché i due conducenti sarebbero scesi subito
dalle rispettive vetture, atteso che a bordo dell’auto del Radichetti vi era un’altra
persona (Porcarelli Mara, donna di età avanzata) la quale in effetti subì la
frattura di una vertebra.
E’, in particolare, dirimente la circostanza che il furgone condotto dal Sita,
contrariamente a quanto dallo stesso allegato in un primo tempo, si allontanò
immediatamente dal luogo del sinistro, senza nemmeno soffermarsi a verificare
cosa fosse successo (sia il Radichetti che il Marinozzi, come da loro dichiarazioni
riportate a pagina 12 della sentenza impugnata, riferirono che il furgone dopo
l’urto si allontanava). Tale elemento fattuale priva di rilevanza sia le allegazioni
del ricorrente in riferimento al fatto che nessuno richiedeva soccorsi (circostanza
che ovviamente non poteva essere nota a colui il quale aveva ritenuto di
allontanarsi immediatamente dal sito), sia quanto dallo stesso sostenuto in
ordine alla sua agevole identificabilità per il solo fatto di condurre un furgone di
una nota ditta di trasporti.
Non é, del resto, esatto affermare che l’interesse giuridico presidiato dalla
norma incriminatrice de qua sia costituito unicamente dall’esigenza di evitare che
l’automobilista coinvolto in un sinistro con danno alle persone si sottragga
all’identificazione: sul punto é dirimente quanto chiarito dalla Corte
Costituzionale con sentenza 29 maggio 1996, n. 305, nella quale, dichiarando
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6,
cod.strada, ha fra l’altro precisato che la «”ratio” complessiva della pluralità di
previsioni penali contenute nefflart. 189 deve, sostanzialmente, ravvisarsi nel

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vigenti in subiecta materia. Infatti, allo scopo di dimostrare che il Sita doveva

giudizio di disvalore nei confronti di comportamenti contrari a quel minimo
sentimento di solidarietà umana, che impone di non abbandonare le vittime di
incidenti stradali».
In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha – per
quanto d’interesse nel caso specifico affermato che, in caso di incidente,
l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti grava
direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale é
dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza

allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto
soccorso (Sez. 4, n. 8626 del 07/02/2008, Di Vece e altri, Rv. 238973).
Coerentemente con tale orientamento la Corte ha altresì affermato che risponde
del reato previsto dall’art. 189, comma 6, Cod. Strada, il soggetto che, coinvolto
in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea
(Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734); si é anche affermato che il
reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di
pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del
veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice
allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato é
configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da
rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più
vicino posto di polizia (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro, Rv. 262709).
Ne discende che, in base ai suddetti criteri, alcun rilievo scriminante può
rivestire il fatto che il Sita (peraltro immediatamente allontanatosi alla guida del
furgone) non avrebbe visto o udito alcuno chiedere soccorso, o che due degli
occupanti fossero scesi per verificare i danni, o che il furgone condotto
dall’imputato ne consentisse l’agevole identificazione.
E’ d’altronde evidente, in relazione ad ambedue i reati contestati, la
sussistenza, quanto meno, del dolo eventuale, nei termini correttamente
affermati dalla Corte distrettuale (vds. pag. 13 sentenza).
Al riguardo é noto che, nel delitto di fuga previsto dall’art. 189 comma 6
Cod. Strada, l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo
eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile
al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi,
senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (cfr.
per tutte Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv, 252374).
Quanto all’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione
dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada),
esso analogamente può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in

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poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorità già

capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo
comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di
immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia
derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi
all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (vds. la recente Sez. 4, n. 33772 del
15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046: in motivazione, la Corte
ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione
all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando

presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò
stesso il rischio).

5. Infine, é manifestamente infondato l’ottavo e ultimo motivo di doglianza,
relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare
tenuità del fatto.
La Corte di merito ha evidenziato le peculiarità caratterizzanti il caso di
specie e ostative al riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.,
ponendo l’accento sulla gravità dell’offesa e, in specie, sulla gravità
dell’incidente, dei danni riportati dai veicoli e delle conseguenze lesive riportate
dalla Porcarelli; nonché sulla particolare riprovevolezza della condotta del Sita,
specie in relazione al suo immediato allontanamento e al fatto che egli non si
presentò spontaneamente, ma fu rintracciato dai Carabinieri cinque ore dopo il
sinistro. Tale percorso argomentativo, del tutto adeguato e conducente, si
uniforma pienamente all’indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza
Tushaj, laddove si afferma che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione
complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga
conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della
condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o
del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018.

l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in

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