Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2188 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2188 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO SAVERIO N. IL 14/03/1955
avverso la sentenza n. 11497/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
OMA, nella camera di consiglio dell’16.11.2012

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Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 17.1.2012 ha confermato la sentenza
24.11.2010 con la quale il Tribunale di Nola aveva affermato la penale responsabilità di
ESPOSITO Saverio in ordine al reato di cui agli artt. 44, lett. b) , 93 e 94 d.P.R. 380\01 (acc. in
Cicciano, il 24.1.2007);
— che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando il vizio di
motivazione in relazione alla determinazione della pena;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha
adeguatamente motivato, richiamando la congruità della pena in relazione alla gravità del fatto
desumibile dalla entità delle violazioni commesse
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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