Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21879 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21879 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENITORE ALBERTO N. IL 31/07/1964
avverso l’ordinanza n. 2588/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 10/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto in data 10.9.2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania
dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da GENITORE Alberto per ottenere la misura
alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, quella della
detenzione domiciliare.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificata

l’opposizione) il prevenuto, per il tramite del difensore di fiducia, ribadendo la sussistenza dei
presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
3. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse:
in pendenza del giudizio di cassazione risulta, infatti, che il condannato ha ottenuto in data
12.2.2015 la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, costituente l’obiettivo
principale dell’istanza proposta, sicché è venuto meno l’interesse dello stesso alla definizione del
presente procedimento.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in
adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno
dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla
dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606,
comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
(Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006,
De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2.

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