Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21879 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21879 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANZARI MARIA nato il 07/04/1941 a SAN POTITO SANNITICO

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato PRISCO FORTUNATO del foro di NOLA in difesa di parti
civili ORSINI LUIGI e ORSINI ANNAMARIA VITTORIA che insiste per il rigetto del
ricorso. Deposita conclusioni e nota spese.
E presente l’avvocato CIOPPA FRANCESCO del foro di SANTA MARIA CAPUA
VETERE in difesa di SANZARI MARIA che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, in data 24 marzo 2017, ha confermato la
sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 22 maggio
2015, aveva condannato alla pena di giustizia Maria Sanzari per il reato p. e p.
dall’art. 589 cod.pen., con violazione delle norme sulla circolazione stradale (in
specie art. 190 cod. strada), contestato come commesso in Piedimonte Matese il
2 ottobre 2007 in danno del pedone Giovanni Orsini, e consistito — secondo

attraversamento pedonale. Alla Sanzari é in specie addebitato di non avere
adeguato la velocità allo stato dei luoghi e, a cagione di ciò, di avere urtato con
la propria autovettura l’Orsini provocandogli la frattura del piatto tibiale, con
conseguente caduta a terra del pedone, che batteva la testa sul marciapiede,
procurandosi un trauma cranico con emorragia endocranica che lo traeva a
morte.
La Corte di merito, dopo avere ripercorso l’iter argomentativo del giudice di
primo grado, ha esaminato le questioni poste dall’appellante con i motivi di
gravame: questioni che attengono, in estrema sintesi, alla prova
dell’investimento, desunta sia dalle dichiarazioni de relato dei figli della vittima e
dell’amico Marcellino Diana, i quali riferivano (durante il loro esame in primo
grado, conseguente a citazione dei medesimi ex art. 507 cod.proc.pen.) di avere
udito dalla vittima, mentre era degente in ospedale, che egli era stato investito.
Tali dichiarazioni, a parere dei giudici di merito, erano poi riscontrate dalla
presenza di un emartro al ginocchio destro e dalla frattura del piatto tibiale
esterno, con tumefazione in corrispondenza della stessa: ciò che il Tribunale
prima, la Corte d’appello poi, sulla scorta di alcuni dei pareri forniti dai consulenti
di parte, hanno qualificato come riscontri al dato dichiarativo riguardante
l’investimento dell’Orsini; perciò non vi era, secondo i giudici di merito, la
possibilità che la frattura fosse stata causata da una caduta dell’Orsini su se
stesso. La Corte distrettuale ha poi escluso che fosse necessario procedere a una
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, che la difesa dell’imputata aveva
sollecitato con riferimento sia a un apporto peritale riguardante la ricostruzione
della dinamica dell’incidente, sia a una perizia medico-legale per stabilire se vi
fosse stato o meno un impatto tra l’auto condotta dalla Sanzari e il pedone
Orsini.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Sanzari, tramite il suo difensore di
fiducia.

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l’imputazione – nell’investimento dello stesso in prossimità delle strisce di

Il ricorso, preceduto da una breve premessa riepilogativa, consta di due
ampi motivi, corredati da alcuni allegati.
2.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia vizio di motivazione in
riferimento ai fondamenti probatori del presunto investimento dell’Orsini ad
opera della Sanzari: investimento che la Corte ha ritenuto comprovato sulla base
delle dichiarazioni de relato dei figli della vittima e del Diana Marcellino, e
riscontrato sulla base della frattura del piatto tibiale dell’Orsini, la cui causa é
stata ravvisata nell’urto tra l’auto condotta dall’imputata e lo stesso Orsini. In

art. 507 cod.proc.pen.) hanno solo dichiarato di avere raccolto alcune laconiche
dichiarazioni della vittima e, fra queste, la semplice locuzione

“sono stato

investito”, di tal che é stata attribuita al loro contributo dichiarativo una forza
probatoria che esso in realtà non aveva; tanto più che il riscontro a tali
dichiarazioni era costituito unicamente dalla frattura del piatto tibiale, rispetto
alla quale sono state apprezzate – in modo contraddittorio e travisante – le
risultanze probatorie costituite, fra l’altro, dalle valutazioni dei consulenti
medico-legali, dal verbale di autopsia e dalla cartella clinica. In proposito, la
Corte di merito ha omesso infatti di considerare che, da tali elementi istruttori, é
emerso che la frattura del piatto tibiale può derivare non solo da un trauma
diretto, ma anche dalla mera caduta della vittima dalla propria altezza; e che nel
primo caso devono esserci necessariamente dei segni esterni dell’urto sulla cute
della persona offesa (es. ecchimosi, ematomi ecc.): segni che nella specie non vi
erano, non potendosi qualificare come tale la presenza di una semplice
tumefazione, come quella riscontrata sul ginocchio sinistro dell’Orsini, e non
potendo ritenersi che gli indumenti indossati dalla vittima lo proteggessero al
punto di giustificare l’assenza di segni esterni sulla cute della vittima.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente denuncia la mancata assunzione di
prove decisive.
Ciò, in primo luogo, con riferimento al mancato espletamento di una perizia
tecnica sulla dinamica del sinistro, che si palesava necessaria a causa delle
carenze evidenziate dagli elaborati tecnici dei consulenti (ad esempio circa la
velocità stimata del veicolo, la direzione da cui esso proveniva, i segni del
presunto impatto sulla carrozzeria ecc.).
In secondo luogo, l’esponente denuncia come omesso assunzione di prova
decisiva la mancata designazione di un perito medico-legale che si pronunziasse
sull’eziopatogenesi della frattura riscontrata alla persona offesa: sul punto
vengono richiamati tutti i profili problematici circa le possibili cause della frattura
del piatto tibiale.

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realtà, osserva la ricorrente, i testi suddetti (tra l’altro citati, come si é detto, ex

A proposito del diniego opposto dalla Corte di merito alle corrispondenti
integrazioni probatorie, l’esponente ne denuncia l’apoditticità motivazionale, sia
sotto il profilo dell’asserita impossibilità, sia sotto il profilo dell’asserita
superfluità.

3. All’odierna udienza, i difensori delle costituite parti civili Luigi Orsini e
Annamaria Vittoria Orsini hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato nota

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato, nonché proteso a
sottoporre a sindacato di legittimità questioni di mero fatto, sottese a una nuova
valutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al vaglio dei
giudici di merito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv.
216260; e, più di recente, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
265482).
Non sono comunque configurabili i vizi motivazionali di carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità ravvisati dalla ricorrente nella sentenza
impugnata.
L’ampio percorso motivazionale sul punto, articolato in più pagine e fondato
su argomenti illustrati con precisione e chiarezza, esclude in radice che possa
parlarsi nella specie di motivazione carente della sentenza impugnata.
Neppure può parlarsi di motivazione manifestamente illogica. Nella
giurisprudenza di legittimità si é affermato che sussiste l’ipotesi di “manifesta”
illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l’esame
degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell’esplicitare, in sentenza,
l’iter

logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente,

incompiuta, monca e parziale, ossia attraverso una “carenza di logica” nella
motivazione: detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti
espositive del discorso motivazionale, dall’assenza di singoli elementi esplicativi,
i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logicoargomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice
é tenuto a formulare la sua valutazione (cfr. Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000,
Frasca, Rv. 215966). Può ulteriormente richiamarsi il costante e mai disatteso
principio giurisprudenziale, secondo il quale l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare
percepibile ictu ()culi,

dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime

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spese.

incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794)
Nemmeno può parlarsi di motivazione contraddittoria.
La contraddittorietà della motivazione, in generale, può essere di natura

logica,

quando il percorso motivazionale contiene un contrasto fra

argomentazioni, derivante da un cattivo uso della logica comune: in tal caso la

costituisce una particolare declinazione. Può poi parlarsi di una contraddittorietà
di ordine processuale, che costituisce il proprium della riforma del 2006 e che si
sostanzia in ipotesi di “infedeltà” della motivazione rispetto al processo (per
distorsione dei risultati probatori, o per valutazione di prove non assunte, o per
omessa motivazione di prove assunte); o, come si afferma in giurisprudenza,
nell’incompatibilità tra l’informazione posta alla base del provvedimento
impugnato e l’informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali
(Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 – dep. 2009, Campanella e altro, Rv. 243247).
A quest’ultima fattispecie é ascrivibile, in particolare, il vizio di “travisamento
della prova”.
I suindicati vizi motivazionali, all’evidenza, non ricorrono nel caso di specie,
atteso che la Corte di merito ha illustrato in modo conducente le ragioni della
propria adesione all’assunto accusatorio e agli elementi istruttori che lo
sostengono. Non può parlarsi, in sostanza, né di carenza, né di manifesta
illogicità, né di contraddittorietà della tesi recepita nella sentenza impugnata.
Pur nella sua ermeticità, il dato dichiarativo riferito de relato dai testi sentiti

ex art. 507 cod.proc.pen., i quali hanno dichiarato che l’Orsini, in ospedale,
raccontò loro di essere stato investito, é collegato dalla Corte di merito alla
frattura del piatto tibiale, di cui vengono esaminate accuratamente nella
sentenza impugnata le possibili cause. Il riscontro all’assunto dell’investimento,
confermativo delle dichiarazioni raccolte dalla vittima, é logicamente sostenuto
sulla base dell’esclusione tendenziale della causa alternativa ipotizzabile (la
caduta dell’Orsini su se stesso, tesi sostenuta dalla ricorrente) in base a quanto
argomentato dal consulente tecnico del Pubblico ministero dott. Cavazza,
secondo il quale in casi del genere (ossia nell’ipotesi di caduta della vittima) si
verifica di solito il cedimento del collo del femore (non avvenuto nel caso di
specie); inoltre, in siffatta ipotesi, ci vuole un forte peso ed é necessaria una
pressione lungo l’asse dell’arto. Sulla base di tali argomenti la Corte di merito ha
aderito alla tesi del consulente del P.M., che ha accreditato l’origine traumatica
della fattura e ha spiegato che la mancanza di segni sull’epidermide, oltreché

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nozione può considerarsi ricompresa in quella di illogicità manifesta, della quale

dalla protezione degli indumenti, può dipendere dal tipo di superficie e dalla
forma dell’oggetto che ha generato l’impatto: gli ematomi o le ferite lacerocontuse si presentano solo se quest’ultimo é tagliente, affilato, sottile (non,
quindi, quando l’urto sia generato da un’autovettura).
In definitiva, quindi, la tesi accolta dalla Corte di merito é stata argomentata
sulla base di solidi elementi ed é sostenuta da un percorso motivazionale che si
sottrae a censure in questa sede, perché caratterizzato da logicità, coerenza e

2. E’ del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
Va doverosamente premesso che la mancata effettuazione di un
accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi
dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi
rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova
“neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del
giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2,
cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano
carattere di decisività (ex multis, da ultimo, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 dep. 31/08/2017, A. e altro, Rv. 270936).
A parte tale, pur dirimente principio, nella specie la Corte di merito ha
convenientemente argomentato circa la superfluità di procedere a ulteriori
accertamenti peritali in ordine alla dinamica dell’incidente e alle cause della
frattura al piatto tibiale riscontrata sull’Orsini. A proposito di quest’ultima, si
rinvia alle considerazioni formulate a proposito del primo motivo di ricorso, nelle
quali sono stati richiamati gli argomenti che hanno indotto la Corte napoletana a
ravvisare la completezza delle informazioni probatorie sul punto e la superfluità
di ulteriori accertamenti, tanto da pervenire a conclusioni della cui coerenza e
logicità si é detto, non sindacabili perciò in questa sede. Analogamente, a
proposito della ricostruzione della dinamica dell’incidente, il riscontro degli
elementi dichiarativi (provenienti, sia pure de relato, dalla vittima, peraltro
attraverso una pluralità di onti di prova orali) e di quelli oggettivi (le possibili
cause della frattura e la loro valutazione in rapporto alle peculiarità del caso
concreto) determinano la sostanziale ultroneità di tale accertamento
supplementare.
A tale proposito, meritano richiamo ulteriori principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite della Corte hanno affermato il principio, fatto proprio anche
dalla Corte di merito, in base al quale la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio
di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo

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completezza.

grado, é un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso
esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter
decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016,
Ricci, Rv. 266820); ciò vale anche per la richiesta di rinnovazione dell’istruzione
mediante accertamento peritale (cfr. Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013,
Bonnmarito, Rv. 257062, in cui la Corte ha affermato che, in caso di rigetto della
richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente
motivata, é incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto).

giudice di merito in ordine all’assunzione e alla valutazione dei contributi tecnicoscientifici di esperti (periti o consulenti), si ribadisce il principio, perfettamente
calzante nel caso di specie, secondo il quale, in virtù del principio del libero
convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, può
scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che
ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita,
delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle
deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo
congruo, é inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente
valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede
di legittimità (da ultimo vds. Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv.
263435). In linea con tale principio si é anche affermato che il giudice può
legittimamente desumere elementi di prova dall’esame del consulente tecnico di
cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l’ammissione, stante l’assimilazione della
sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita
perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non é
indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausiliario privi di incertezze,
scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Sez.
3, n. 4672 del 22/10/2014 – dep. 2015, L, Rv. 262469).
Nella specie, deve constatarsi che la Corte territoriale ha fornito adeguata e
logica spiegazione delle ragioni della propria scelta tra le diverse tesi, in termini
che restano sottratti a vaglio in questa sede di legittimità, nonché della
completezza delle informazioni tecnico-scientifiche pervenute al sapere
processuale, che sono state perciò reputate idonee ad esimere la stessa Corte di
merito dal disporre integrazioni istruttorie, non essendovi lacune probatorie da
colmare al riguardo.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13
giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,

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Circa la discrezionalità e la tendenziale insindacabilità delle statuizioni del

non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la
ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo
determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. A carico della
ricorrente va inoltre posta la rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti
civili, che si liquidano come da dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili
Luigi Orsini e Annamaria Vittoria Orsini che liquida in complessivi euro tremila,
oltre spese generali nella misura del 15% CPA e IVA.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018.

Il Pr idente
(Giaco

Fumu)

P.Q.M.

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