Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21878 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21878 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI BERGOLIS ARMANDO N. IL 12/02/1975
avverso l’ordinanza n. 6831/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30.1.2015, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il
reclamo proposto da LI BERGOLIS Armando – sottoposto al regime penitenziario di cui all’art.
41-bis O.P. in quanto condannato, fra l’altro, per associazione per delinquere di stampo mafioso
– avverso il provvedimento dispositivo del trattenimento di una sua missiva adottato dal
Magistrato di Sorveglianza di Viterbo in data 31.7.2014.

lettere inviate il 20.7.2014 alla moglie e a tale DI PADOVA Antonio trattavano di fatti inerenti
alla sua azienda agricola, non erano attendibili, in quanto dagli atti risultava che la ditta del
detenuto aveva cessato la sua attività nel 2009.
Ricordava, inoltre, il Tribunale che nel D.M. 20.12.2011 applicativo del regime
differenziato a carico del LI BERGOLIS si faceva riferimento alla intercettazione di missive dal
medesimo inviate, in costanza di detenzione, alla moglie per impartire direttive circa l’adozione
di pratiche elusive dei controlli di tipo economico-finanziario in corso nei confronti della sua
famiglia.
Il Collegio, in definitiva, condivideva i rilievi formulati dal primo Giudice, il quale aveva
ritenuto equivoche le espressioni indirizzate dal detenuto anche a persona a lui non legata da
rapporti di parentela. D’altro canto, le spiegazioni fornite dal LI BERGOLIS non potevano
ritenersi idonee a superare le osservazioni contenute nel provvedimento reclamato.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il
detenuto, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 18-ter
0.P..
Secondo il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata doveva considerarsi
apparente, giacché qualificava come criptico il linguaggio delle missive senza dar conto delle
specifiche ragioni che inducessero a dubitare della coerenza del significato del testo con il
tenore letterale dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto, lungi dal misurarsi
con il percorso motivazionale articolato nel provvedimento impugnato, si limita assertivamente
a contestarne l’apparenza, senza, quindi, tener conto, confutandole, delle ragioni che, seppure
in forma sintetica, ma nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, hanno
adeguatamente supportato la decisione del Tribunale di Sorveglianza per come riportato nella
superiore esposizione in fatto.

2

Osservava il Collegio che le giustificazioni addotte dal LI BERGOLIS, secondo il quale le

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

P.Q.M.

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