Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21877 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21877 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTURELLI ENRICO N. IL 10/03/1968
avverso il decreto n. 160/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con “decreto” reso in data 21.5.2014, la Corte di Appello di Brescia, deliberando in
funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p.,
l’istanza avanzata nell’interesse di VENTURELLI Enrico, volta ad ottenere l’applicazione “del reato
continuato nel giudizio abbreviato ex artt. 442, 671 e 676 c.p.p.”.
Osservava la Corte di merito che con la proposta istanza veniva posta una questione

violazione di un provvedimento precedentemente emesso dal giudice dell’esecuzione, reso in data
10.5.2011 (con il quale, previo riconoscimento della continuazione, era stata rideterminata la pena
complessiva in relazione a fatti oggetto di due sentenze di condanna), che non era stato impugnato
dall’interessato.
Pertanto, l’incidente oggi proposto doveva considerarsi tardivo, in quanto introdotto a
distanza di tre anni da un provvedimento divenuto, ormai, definitivo.
2. Ricorre per cassazione personalmente il condannato, insistendo nella doglianza circa la
mancata applicazione della riduzione di un terzo di pena per il rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce un’unica censura aspecifica, sotto il profilo della
mancata correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
2. Invero, lungi dal contestare l’argomentata tardività dell’incidente di esecuzione proposto,
l’interessato si limita ad insistere, in modo assertivo, nella richiesta di applicazione della diminuente
connessa alla celebrazione del rito abbreviato.
3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(l’applicazione della riduzione di un terzo di pena per il rito speciale) attinente ad un’eventuale

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