Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21876 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21876 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERGA VINCENZO nato il 17/02/1986 a CATANIA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al
capo b) limitatamente alla inosservanza delle prescrizioni perche’ il fatto non
sussiste. Inammissibilita’ nel resto.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato GULLOTTA VINCENZO del foro di CATANIA in difesa di:
VERGA VINCENZO
che chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha
confermato la pronuncia emessa nei confronti di Verga Vincenzo dal Tribunale di
Catania, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di furto
aggravato e di violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e condannato alla pena
di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

2.1. Con un primo motivo lamenta che la Corte di Appello non abbia preso in
considerazione ai fini della commisurazione della pena l’offerta di risarcimento
del danno eseguita dall’imputato prima del giudizio di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta egualmente che il detto risarcimento
non sia stato fatto oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento delle
attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 125, co. 3, 546, co.
1 lett. e) cod. proc. pen. e 62, co. 1 n. 4 cod. pen. in relazione al diniego di
riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; il
Verga avrebbe sottratto oggetti di modestissimo valore economico e, pur
dovendosi considerare anche il valore della finestra rotta dall’imputato, non
avrebbe dovuto tenersi conto del danno morale causato dall’intromissione
nell’appartamento della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In assenza di esplicita
richiesta della parte il giudice non è tenuto a motivare in merito alle ragioni per
le quali ha ritenuto di non dover valorizzare in senso favorevole una determinata
circostanza.
Nel caso che occupa con l’appello non si era prospettata la valenza
dell’offerta di risarcimento ai fini della dosimetria della pena; sicchè del tutto
legittimamente la Corte di Appello non ne ha dato conto, tuttavia indicando
esplicitamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la pena inflitta dal primo
giudice non fosse diminuibile.
3.2. Quanto appena esposto vale anche per il diniego delle attenuanti
generiche, delle quali il Verga è stato ritenuto non meritevole in ragione della
condotta di non modesto allarme sociale, dei molti precedenti penali, della
significativa capacità a delinquere. Giova rammentare che nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle

difensore di fiducia, avv. Vincenzo Gullotta.

parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010,
Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep.
22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti
generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è
insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,
anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,

3.3. Il terzo motivo non è consentito, poiché esso si concreta nella
giustapposizione di valutazione alternative a quelle operate dalla Corte di
Appello. La quale ha escluso che il danno inferto alla persona offesa fosse stato
di speciale tenuità alla luce non solo del valore complessivo della refurtiva ma
anche dei danni prodotti all’abitazione per farvi clandestino ingresso.
Né risponde al vero che la corte distrettuale abbia respinto la richiesta
difensiva in ragione del danno morale patito dalla persona offesa.

4. Atteso che il Verga è stato ritenuto responsabile anche del reato di cui
all’art. 75, co. 2 d.lgs. n. 159/2011, appare opportuno precisare che nella specie
non ricorrono le condizioni perché questa Corte debba annullare la sentenza
impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti siffatta imputazione.
4.1. Come è noto, le Sezioni Unite hanno statuito che l’inosservanza delle
prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte
del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n.
159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle
prescrizioni c.d. specifiche (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017 – dep. 05/09/2017,
Paterno’, Rv. 270496).
Il principio appena rammentato scaturisce dalla rinvenuta necessità di
operare una interpretazione della norma che tenesse conto della sentenza della
Corte EDU, GC, 23/02/2017, De Tommaso c. Italia. In tale pronuncia la Corte
europea ha riconosciuto l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle
prescrizioni imposte all’interessato di «vivere onestamente e rispettare la legge»,
nonché di «non dare adito a sospetti» (riferimento quest’ultimo che è venuto
meno nella nuova formulazione dell’art. 8 d.lgs. 159 del 2011). I giudici europei,
oltre all’indeterminatezza della prescrizione di «vivere onestamente», hanno
rilevato che il dovere di «rispettare le leggi», come interpretato dalla Corte
costituzionale, si risolve in un riferimento “aperto” all’intero sistema giuridico

considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione).

italiano, che non fornisce alcuna indicazione delle norme la cui violazione
sarebbe indice della già accertata pericolosità.
Quindi, la Corte EDU ha insistito particolarmente sul concetto di legalità
europea, ribadendo la propria giurisprudenza secondo cui il presupposto della
conformità alla legge non deve essere inteso come riferito solo al fondamento
legale della misura, ma piuttosto alla qualità della legge, che deve essere
accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti.
La Corte europea, riferendosi al contenuto del “vivere onestamente nel

sufficientemente delimitate dall’interpretazione della Corte costituzionale, in
quanto permane una evidente indeterminatezza dei comportamenti che si
pretendono dal sorvegliato speciale, soprattutto nella misura in cui possono
integrare la fattispecie penale di cui all’art. 9 legge n. 1423 del 1956 (ora art.
75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011).
Nel procedere all’interpretazione del diritto interno, tenendo conto della
giurisprudenza europea, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il difetto di
precettività insito nel generico obbligo di rispettare le leggi, che vale per ogni
consociato, impedisce alla norma in questione di influire sul comportamento del
destinatario, in quanto non sono individuate quelle condotte socialmente
dannose, che devono essere evitate, e non sono prescritte quelle socialmente
utili, che devono essere perseguite.
In questa situazione di incertezza il sorvegliato speciale non è in condizione
di conoscere e prevedere le conseguenze della violazione di una prescrizione che
si presenta in termini così generali. D’altra parte, in presenza di un precetto
indefinito l’ordinamento penale non può neppure pretenderne l’osservanza. Ne
consegue che il delitto in esame è integrato solo ed esclusivamente dalle
prescrizioni c.d. specifiche, che hanno un autonomo contenuto precettivo.
4.2. Tale importante arresto non si traduce nell’annullamento della sentenza
qui impugnata, sia pure limitatamente alle statuizioni concernenti il delitto di cui
all’art. 75, co. 2 d.lgs. n. 159/2011, perché il Verga è stato ritenuto responsabile
non soltanto di aver tenuto la condotta che deve ritenersi priva di rilievo penale
ma anche di aver violato l’obbligo di soggiorno; condotta che anche dopo la
descritta decisione delle Sezioni Unite integra il reato menzionato.

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

4 ,./

rispetto delle leggi”, ha sottolineato come tali prescrizioni non siano state

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,0049 , favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2018.
Il Presidente estensore
overe

Salvato

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