Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21875 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21875 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICONE ANGELO nato il 22/07/1987 a PALERMO

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di
non punibilita’ 131 bis Rigetto nel resto.
Udito il difensore
Per Picone e’ presente l’avv. Cardillo Felice del foro di Roma che sostituisce con
delega orale l’avv. Pinella e chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha
confermato la pronuncia emessa nei confronti di Picone Angelo dal Tribunale di
Palermo, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di cui
all’art. 187, co. 8 Cod. str., ovvero di essersi rifiutato di sottoporsi agli
accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze
stupefacenti, e condannato alla pena ritenuta equa, con la sospensione della

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato con atto

sottoscritto personalmente.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla
previsione dell’art. 187, co. 8 cod. str. perché la richiesta di recarsi presso la
struttura sanitaria pubblica gli era stata indirizzata senza che precedentemente
fosse stato sottoposto ad accertamenti a cura del personale sanitario ausiliario
della Polizia. Ad avviso del ricorrente si tratta di una condizione necessaria per
la legittimità della richiesta e quindi perché possa configurarsi il rifiuto
penalmente rilevante.
Aggiunge che il fatto per il quale è stato giudicato è stato depenalizzato,
poiché il d.l. n. 92/2008 ha innovato l’art. 186, co. 7 ma non l’art. 187, co. 8
Cod. str.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al
diniego di riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.3. Con un terzo motivo lamenta che la Corte di Appello non abbia inflitto
una pena prossima al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente assume che la disciplina di cui
all’art. 187 Cod. str. non contempla la richiesta all’interessato di “recarsi
direttamente” presso una struttura sanitaria pubblica e che in ogni caso egli non
era stato previamente sottoposto agli accertamenti del personale ausiliario della
Polizia.
Orbene, l’art. 187, comma 2 Cod. str. dispone che, al fine di acquisire
elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti forniscono esito positivo

2

patente di guida per un anno e la sospensione condizionale della pena.

ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo
orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Nei
casi previsti in cui non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di

commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini
indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell’articolo 186.
Come è agevole osservare, la disciplina prevede il ricorso a metodiche di
accertamento diverse, alcune delle quali utilizzabili in via progressiva, altre già in
presenza del solo ragionevole motivo di ritenere lo stato di alterazione piscofisica da assunzione di sostanze stupefacenti o in caso di incidente stradale.
In primo luogo le forze di polizia possono svolgere accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili; il solo presupposto
è che ci si proponga di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, ovvero accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale
prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. A loro volta,
tali accertamenti presuppongono o l’esito positivo degli accertamenti non invasivi
o che ricorra il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Infine, le forze di polizia possono accompagnare il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale
ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze

sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12,

stupefacenti o psicotrope; l’evenienza presuppone che non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia
ovvero che il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo o, ancora, che si
tratti di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche.
Pertanto, per legittimare l’accompagnamento del conducente presso le
strutture sanitarie pubbliche per il prelievo volto ad accertare lo stato di
alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti è necessario che non sia stato
possibile ricorrere al personale sanitario ausiliario ovvero, in alternativa, che il

ancora – che si tratti di conducenti coinvolti in incidenti stradali e per tal motivo
sottoposti alle cure mediche – e solo che si verifichi tale evenienza; in tal caso,
sul piano prasseologico, l’ipotesi dell’accompagnamento può cedere il passo alla
mera richiesta ai sanitari di eseguire anche l’accertamento finalizzato all’indagine
penale; accade, ovviamente, quando il conducente sia già stato accompagnato
presso il presidio sanitario per le necessità di cura.
E’ quindi erronea la tesi che vorrebbe limitata la possibilità di eseguire il
prelievo a cura del personale sanitario solo al caso di mancanza di quello
ausiliario delle forze dell’ordine.
Nella vicenda in esame gli operanti, avendo avuto il ragionevole motivo di
ritenere che il Picone si fosse posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica
da stupefacenti (era eccessivamente loquace, aveva gli occhi lucidi, e ammise di
aver fatto uso di tali sostanze e una modica quantità fu rinvenuta), invitarono lo
stesso a sottoporsi agli accertamenti clinici presso un ospedale.
Ancorchè la sentenza utilizzi il termine ‘invitavano’ non vi è alcun dubbio che
dalla disciplina anche qui rammentata discenda un vero e proprio obbligo
giuridico del conducente di sottoporsi agli accertamenti, solo che gliene venga
fatta legittima richiesta. Tanto che l’elusione di tale obbligo, con il rifiuto, risulta
penalmente sanzionato.
In conclusione, al Picone venne legittimamente richiesto di adempiere
l’obbligo giuridico di sottoporsi all’accertamento a cura del personale sanitario di
un ospedale; rifiutando di adempiere a tale obbligo egli commise il reato per il
quale è stato giudicato responsabile.
3.2. Il ricorrente asserisce che il rifiuto in parola non è previsto dalla legge
come reato e richiama a conforto la clausola di sussidiarietà che apre il testo del
comma 8 dell’art. 187: “salvo che il fatto costituisca reato”. La non felice formula
legale legittimamente può far ipotizzare che la fattispecie descritta al comma 8
non integri reato; ma il rinvio alle sanzioni dell’art. 186, comma 7, ovvero alle
sanzioni di cui all’art. 186, co. 2 lett. c), risolve qualsiasi dubbio, venendo in

conducente abbia opposto il rifiuto di sottoporsi a quel prelievo, oppure – ed

considerazione le pene dell’arresto e dell’ammenda e quindi la natura di illecito
penale della condotta in argomento.
3.3. Il secondo motivo non è consentito.
La Corte di Appello ha escluso che il fatto commesso dal Picone fosse di
particolare tenuità, secondo la previsione dell’art. 131-bis cod. pen. e il
ricorrente si è limitato a rilevare che le Sezioni Unite hanno ritenuto tale
disposizione compatibile con il reato di cui all’art. 186, co. 7 Cod. str., similare a
quello del quale qui ci si occupa, e a segnalare che i termini edittali non sono

che il ricorrente vorrebbe avallate da questa Corte, nonostante si tratti di
dominio del giudice di merito.
3.4. Il terzo motivo non è consentito; esso non coglie alcuno dei vizi di cui
all’art. 606 cod. proc. pen. ma si concreta in affermazioni che esprimono
valutazioni del ricorrente, antagoniste rispetto a quelle dei giudici di merito.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2018.
Il Presiden e estensore
Salvato

D vere

ostativi e il Picone non è delinquente abituale. Si tratta di valutazioni di merito

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