Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21874 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21874 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POTORTI PASQUALE N. IL 02/11/1951
avverso l’ordinanza n. 1822/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. POTORTI Pasquale ricorre avverso il decreto reso in data 27.10.2014, con il quale
il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di
semilibertà avanzata dal detenuto per l’effetto preclusivo determinato, ai sensi dell’art. 58quater 0.P., dalla intervenuta ordinanza di revoca della misura della semilibertà emessa in
data 8.11.2012 dal Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Il ricorrente lamenta l’insussistenza del presupposto della revoca della semilibertà,

Con fax del 5.11.2015, l’avv. Silvana Bianchi ha trasmesso copia della sentenza
emessa 1’8.7.2015 dalla Corte di Appello di Genova, confermativa della pronuncia di
assoluzione resa dal Tribunale di Imperia in data 19.5.2014 da tre episodi di traffico di
cocaina.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di correlazione con la ratio decidendi
del provvedimento impugnato, operando l’effetto preclusivo previsto dall’art. 58-quater O.P.
sulla base del presupposto formale, non contestato neppure dal ricorrente, della intervenuta
precedente revoca della misura della semilibertà.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in
favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (cinquecento) in favore della
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

adducendo l’assoluzione riportata in un non meglio precisato procedimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA