Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21872 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21872 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEGRI EUSEBIO nato il 18/01/1959 a CASERTA

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’

Data Udienza: 22/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.NEGRI Eusebio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino la
quale dichiarava inammissibile il gravame dallo stesso proposto nei confronti della sentenza Tribunale di Vercelli che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art.186 comma II lett.b)
commessa nottetempo, e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto e

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati; il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata in quanto il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente insorgere avverso la pronuncia di inammissibilità dell’appello evidenziando
le eventuali ragioni ostative a siffatta decisione, specificando doglianze sul punto.
3.1 Sotto diverso profilo la censura risulta assolutamente infondata nel merito, laddove la esclusione delle circostanze attenuanti generiche appare logicamente e congruamente motivata dal giudice di appello, nonché corretta in punto
di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo questi adeguatamente
evidenziato i numerosissimi precedenti penali del prevenuto (8 per furto, 1 ricettazione, 2 per armi, resistenza P.U. e la spendita di monete false) che giustificano la esclusione del beneficio in ragione della poliedrica e pluri offensiva capacità
criminale del ricorrente.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 Febbraio 2018

Depositata in Cance eria

C 1.500 di ammenda.

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