Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21872 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21872 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RODA’ ANTOINE CESARE N. IL 27/05/1990
avverso l’ordinanza n. 6280/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19.11.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l’istanza
avanzata da RODA’ Antoine Cesare per ottenere l’affidamento in casi particolari ai sensi dell’art.
94 D.P.R. n. 309/90.
Rilevava il Tribunale: che il RODA’ aveva dimostrato una inquietante pericolosità sociale

cambiamento era recentissima (del marzo 2014) e veniva parzialmente sostenuta e approfondita
in carcere, dove, tuttavia, il detenuto non aveva aderito a un concreto progetto trattamentale
capace di palesare la sua affidabilità esterna.
Ciò posto, riteneva il Collegio che l’ancor lungo fine pena, la condanna per un reato grave e
recentemente commesso (estorsione e sequestro di persona aggravati), l’assenza di opportunità
lavorative esterne e di validi punti di riferimento esterni inducevano ad escludere come
inopportuna allo stato la concessione di una misura alternativa che, per ampiezza, implicava
grande maturità e capacità di gestione dei propri spazi di autonomia, verificabili nel caso di specie
con un avvicinamento graduale ai benefici di legge, tramite misura di carattere intramurario, al
fine di dimostrare la propria vocazione al cambiamento e confermare il percorso di maturazione
personale intrapreso.
2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il RODA’ per il tramite del suo

difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
mancata concessione della misura richiesta.
La decisione, pur evidenziando ampiamente la volontà e il desiderio del ricorrente di
sottoporsi a programma terapeutico, finiva, contraddittoriamente, per non concedere la misura
sulla base di fatti risalenti che dovevano, tuttavia, considerarsi superati da un atteggiamento assai
positivo del condannato, siccome sostenuto dalla relazione di sintesi favorevole alla concessione di
una misura di carattere terapeutico soprattutto al fine di impedire che la prosecuzione della
carcerazione ne potesse rafforzare gli aspetti negativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sviluppa censure essenzialmente articolate
sul piano del merito.
Il Tribunale di Sorveglianza, dal canto suo, ha negato la misura richiesta giudicando
prematura la concessione della misura alternativa invocata con argomentazioni scevre da vizi
logici e fondate su obiettive risultanze ed è coerentemente pervenuto ad una prognosi negativa in

2

almeno fino al 2012, rendendosi responsabile di reati contro la persona; che la sua motivazione al

tema di permanente pericolosità sociale che, in diritto, preclude l’applicazione della misura
suddetta.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 (mille), ai

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

sensi dell’ art. 616 c.p.p..

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