Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21871 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21871 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIO ROBERTO CESARE nato il 13/05/1958 a MILANO

avverso la sentenza del 25/01/2013 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’

Data Udienza: 22/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1. PIO Roberto Cesare ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello
di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Grosseto la quale aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di tentato furto aggravato (effrazione) in luogo di provata dimora e, con il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla circostanza aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi

to dei danni a favore della parte civile costituita RAUGEI Fabio, liquidato in
C 5.000.

2. La difesa del ricorrente con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale in relazione alla mancata notifica all’imputato
dell’estratto contumaciale della decisione di appello, assumendo che lo
stesso era stato notificato al difensore avv.to Alessandro Traversi, laddove
il ricorrente non aveva eletto domicilio presso lo studio di questi.
Con una seconda articolazione deduceva vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente PIO, assumendo la inconsistenza e la
equivocità del patrimonio di elementi utilizzato dal giudice di merito. Chiede pertanto l’annullamento della pronuncia impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso risulta assolutamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. Invero il dedotto vizio processuale appare nel caso in specie irrilevante
laddove la conseguenza dell’omessa notifica nel domicilio eletto dall’imputato rileva esclusivamente quale mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione (sez.V, 5.11.2014, Stevanato, Rv.261763), impugnazione che è stata
ritualmente proposta dall’imputato PIO tramite difensore di fiducia, nominato espressamente per la redazione del ricorso per cassazione il quale ha peraltro dedotto motivi di annullamento per vizi di legittimità.
3. Assolutamente infondato si appalesa il secondo motivo di ricorso.
I giudici di merito e in particolare il giudice di primo grado hanno fatto corretta
applicazione dei principi di adeguatezza, coerenza e logicità motivazionale evidenziando, con struttura argomentativa resistente alle censure della parte ricorrente il rilevante patrimonio indiziario a carico del PIO, la cui presenza sul luogo
del reato risulta certa e dallo stesso ammessa, così anche risulta accertato, at1

sei di reclusione ed C 600 di multa, pena condonata, nonché al risarcimen-

N.

RG.

traverso il filo logico che unisce gli eventi antecedenti l’episodio delittuoso,
l’interesse evidenziato dal Pio per il complesso immobiliare toscano della persona
offesa, la visita al podere concretizzatasi a seguito su richiesta del Pio, accolta
con qualche sorpresa dalla stessa persona offesa, la richiesta avanzata nel corso
della visita sulla presenza di sistemi di allarme e la particolare curiosità manifestata per gli oggetti sacri contenuti nella chiesetta. Particolare rilievo indiziario
veniva poi assegnato al comportamento tenuto dal Pio, il quale da una parte invitava la persona offesa a partecipare ad un evento conviviale e subito dopo, ap-

autorizzazione, si recava presso il complesso immobiliare incustodito senza fornire un plausibile motivo a tale accesso ed ivi si tratteneva nel mentre sopraggiungevano i custodi che dovevano accudire i cani.
3.1 Con argomentare parimenti ineccepibile il giudice di merito rappresentava
come risultasse attendibile la testimonianza dei custodi i quali avevano realizzato, sulla base di alcune anomalie riscontrate, che un estraneo si era introdotto
nel complesso ed ivi si era trattenuto, anche perché risultavano ammassati oggetti e paramenti sacri nei pressi dell’ingresso della chiesa, e come tutto fosse
avvenuto nel tempo in cui il veicolo dell’imputato si trovava ivi parcheggiato.
3.2 A tale proposito correttamente valorizzava l’elemento indiziario più pregnante rappresentato dal fatto che il PIO, per giustificare la sua presenza, aveva
richiamato la persona offesa, solo per avvertirla che aveva fatto accesso alla sua
proprietà e che forse aveva sventato un tentativo di furto, senza peraltro rivolgersi ai Carabinieri, come gli veniva richiesto dall’interlocutore, quantomeno per
chiarire i tempi e le ragioni del suo intervento.
4. Le inferenze cui perviene il giudice di merito risultano pertanto del tutto logiche e plausibili, né risultano prospettati scenari alternativi, che possano al contempo comprendere il tentativo di furto certamente in atto al momento del sopraggiungere dei custodi, la presenza del PIO all’interno della proprietà proprio in
corrispondenza di tale frangente e il comportamento da questo tenuto, sia prima
del verificarsi del fatto reato, sia nel tentativo di giustificarsi dopo la sua realizzazione, in ragione dei sospetti ingenerati per la sua presenza sul luogo del reato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

2

preso che la stessa si trovava all’estero, in mancanza di preavviso o richiesta di

N.

RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 22 Febbraio 2018

Ugo Bellini

Il

e idente
o Fumu

Il Consigliere estensore

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