Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21870 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21870 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GASPERIN ROBERTA nato il 04/07/1958 a BELLUNO

avverso la sentenza del 04/02/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’
Udii9 il dkepiore

Data Udienza: 22/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GASPERIN Roberta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi sei giorni dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ai reati di 189
VI e VII comma C.d.S. e 590 cod.pen.

potesi di cui all’art. 189 VI e VII comma C.d.S., avendo il giudice di appello del
tutto omesso di motivare in ordine alle censure tese ad evidenziare, sulla base
delle emergenze processuali, la assoluta inconsapevolezza della Gasperin di avere urtato il pedone; con una seconda articolazione lamentava violazione di legge
in punto di riconoscimento dell’elemento materiale del reato di fuga, laddove la
Gasperin aveva parcheggiato nei pressi dell’istituto scolastico e non si era sottratta alla identificazione; con una terza articolazione si doleva di violazione di
legge e difetto motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa
di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p. in presenza di fatti caratterizzati dalla
minima offensività e gravità.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione dei reati
ascritti alla ricorrente GASPERIN essendosi gli stessi medio termine estinti per
prescrizione maturata in data 30 Marzo 2017 ai sensi dell’art.157 I comma c.p.p.
che prevede un termine massimo di anni sei per i delitti, termine che va aumentato di un ulteriore anno e sei mesi in ragione degli atti interruttivi nel frattempo
intervenuti ai sensi dell’art.161 II comma c.p.p., non ravvisandosi ulteriori periodi di sospensione del termine prescrizionale da computare.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di
legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione
tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II
comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche
degne di essere considerate, soprattutto in relazione ai profili soggettivi dei fatti
reato.

4. Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata
essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

1

2. La difesa della ricorrente deduce carenza di motivazione in relazione alle i-

N.

RG.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22.2.2018.

Ugo Bellini
L,

Il Presidente
Giaco

oti

Il consigliere estensore

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