Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21870 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21870 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CEPARANO FABIO N. IL 03/06/1973
avverso l’ordinanza n. 660/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAMPOBASSO, del 09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.12.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso rigettava il
reclamo proposto da CEPARANO Fabio avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza
della sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata concernente i semestri 5.10.2009 5.4.2010, 5.4.2011 – 5.10.2011, 5.10.2013 – 5.4.2014, essendo il detenuto incorso in tre illeciti
disciplinari.
le sanzioni a lui irrogate fossero state sospese, mentre la reiterazione delle condotte trasgressive
costituiva sicuro indice di superficialità e di disprezzo delle regole, ponendosi, perciò, in contrasto
con l’opera di rieducazione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato,
rivendicando la sostanziale correttezza del suo percorso detentivo e imputando gli episodi sanzionati
alle difficili condizioni del carcere di Secondigliano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
L’impugnazione è inammissibile perché deduce censure di merito, con le quali, in
sostanza, il detenuto si limita a giustificare, con riferimento generico alla difficoltà del “contesto”
dell’istituto penitenziario di Secondigliano, le condotte disciplinarmente sanzionate, peraltro neppure
contestate.
2.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Rilevava il Tribunale, che, diversamente da quanto asserito dal reclamante, non risultava che