Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2187 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2187 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FORCINITI GIUSEPPE N. IL 23/03/1990
avverso la sentenza n. 10359/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 5.3.2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con la quale Forciniti Giuseppe, era
stato condannato, applicata le diminuente per la scelta del rito abbreviato, per il reato
di cui agli artt, 110 c.p., 73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante
speciale di cui al comma V prevalente sulla contestata recidiva semplice, alla pena di
anni 2 di reclusione ed curo 4.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione il Forciniti, a mezzo del difensore, denunciando la
manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla mancata
assoluzione dal reato ascritto, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ed alla eccessività della pena inflitta.
2) Il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in fatto già disattese
correttamente dalla Corte territoriale.
2.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, invero, che il controllo
demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni
e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento
impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lette) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006).
2.2) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici,
richiamando anche le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il
Forciniti dovesse rispondere del reato «scritto in concorso con il Battiata: la tesi
difensiva (fondata sulla non consapevolezza della presenza della sostanza
stupefacente a bordo del vicolo) era smentita dal fatto che era stato proprio il
ricorrente ad effettuare la manovra tesa ad eludere l’intervento delle forze
dell’ordine e che nel pianale posteriore dell’auto si trovava, ben visibile, altra
confezione di cocaina.
2.3) Il ricorrente ripropone le medesime censure già correttamente disattese, come
si è visto, dalla Corte territoriale e, attraverso una formale denuncia di illogicità e
contraddittorietà della motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non
consentita in questa sede, delle risultanze probatorie.

OSSERVA

3) E pacifico che, ai fini dell’applicabilitò delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è
necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale
di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti
generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve
motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
La Corte territoriale ha correttamente esercitato il potere discrezionale nella
determinazione della pena, evidenziando che il precedente penale specifico era
assolutamente ostativo al riconoscimento dell’invocato beneficio; conseguentemente
la pena non era suscettibile di riduzioni di sorta.
4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. Ah.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglie e

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