Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21869 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21869 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALDINI PAOLO nato il 08/06/1966 a SERIATE

avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

Il Proc. Gen. OLGA MIGNOLO conclude per l’inannmissibilita’

Data Udienza: 22/02/2018

N.

R.G.

RITENUTO IN FATTO

1.

BALDINI Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia

di conferma della decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva ritenuto colpevole del reato di furto di energia elettrica e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti (violenza sulle cose e bene destinato a pubblico servizio) e alla
recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi

2. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ragione dell’omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, laddove la sottrazione dell’energia elettrica veniva giustificata dallo stato di indigenza e dalla
necessità per il Baldini di proteggersi dal freddo.
2.1 Con ulteriore articolazione deduceva vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’avere provocato un danno di
particolare tenuità, non essendo emersa la quantità di energia elettrica effettivamente sottratta, né risultando accertata la durata dell’allacciamento alla rete
elettrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso é infondato, in quanto assolutamente privo di specificità ed assertivo.
3.1 n ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione
della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di
diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità – e analizza in maniera del tutto
congrua ed esente da vizi logici la questione sollevata, escludendo che nel caso
in specie ricorrano i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo della cogenza e della attualità del pericolo di danno alla persona.
3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell’escludere efficacia
scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque
ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (sez.III,
11.5.2016, Mbaye, Ry.267640), laddove l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato dall’agente, eliminabile esclusivamente mediante l’atto penalmente illecito.

quattro di reclusione ed C 120,00 di multa.

N.

R.G.

4. Fondato invece appare il motivo di ricorso relativo al punto motivazionale
che supporta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’avere il
reato provocato un danno di speciale tenuità atteso che, pure in presenza di specifica censura sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente e contraddittoria non contenendo alcun riferimento che consenta di stabilire la durata della sottrazione dell’energia elettrica e l’esatto quantitativo prelevato e il relativo controvalore, così da ritenersi del tutto apodittica la valutazione
operata dal giudizio distrettuale in punto di asserita non esiguità del danno ca-

sulla scorta di criteri soggettivi che attengono alla persona e alla capacità patrimoniali della persona offesa.

5. Deve pertanto pronunciarsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante
di cui all’art.62 n.4 cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuova
valutazione. Il ricorso va rigettato nel resto con conseguente pronuncia di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità del prevenuto, ai sensi
dell’art.624 II comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità.

Così deciso in Roma il 29 Febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini
U,2,9(LL,Cuck,

gionato, il quale va comunque parametrato, in presenza di oggettiva dubbiezza,

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