Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21869 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21869 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEDUTO VALERIO N. IL 20/11/1974
avverso l’ordinanza n. 4887/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 13/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 13.8.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava le
istanze di differimento dell’esecuzione della pena (art. 147 n. 2 c.p.) e di detenzione domiciliare
(art. 47 ter, comma 1, lett. c), 0.P.) avanzate da PEDUTO Valerio.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del
e 5, 666, commi 3 e 4, c.p.p. e omessa motivazione in ordine all’unica istanza difensiva.
3. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse:
in pendenza del giudizio di cassazione risulta, infatti, che il condannato è stato scarcerato in data
10.6.2015 per intervenuta espiazione della pena, sicché è venuto meno l’interesse dello stesso
alla definizione del presente procedimento.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in
adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora
il venir meno
dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla
dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606,
comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
(Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006,
De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 180, 127, commi 1