Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21868 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21868 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIUTTO SANTO N. IL 27/07/1964
avverso l’ordinanza n. 5690/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1.. Con ordinanza resa in data 25.6.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava
il reclamo avverso il provvedimento in data 10.8.2013, con il quale il Magistrato della sede
aveva dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio avanzata ex art. 30-bis O.P. da
ASCIUTTO Santo, in difetto del requisito della prestata opera di collaborazione con la giustizia.
Il Tribunale riteneva di addivenire a conferma del provvedimento reclamato,
omicidio e altro, non si era avvalso della procedura di cui all’art. 58-ter 0.P..
2. Ricorre il detenuto per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di
legge e vizio di motivazione per avere esso ricorrente eccepito con l’atto di reclamo la richiesta
di accertamento della collaborazione (impossibile o inutile) ai sensi dell’art. 58-ter 0.P..
L’atto contiene, inoltre, critiche sulla subordinazione della concessione dei permessi
premio all’esclusivo presupposto della condotta collaborativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, tenuto conto del tenore
dell’originaria istanza presentata al Magistrato di Sorveglianza, da cui risulta che con essa non
era stato richiesto dall’interessato l’accertamento incidentale della collaborazione impossibile.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
evidenziando che il detenuto, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso,