Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21867 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21867 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAPPIA IPPOLITO nato il 18/11/1972 a TAURIANOVA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zappia Ippolito ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Reggio Calabria che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli
artt. 99, comma 4 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo
grado in misura di sei mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

stata all’imputato la recidiva reiterata infraquinquennale, sia pure ritenuta subvalente già in primo grado rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti
generiche, appare evidente come il già mite trattamento sanzionatorio avesse
esaurito l’intera gamma dei benefici al medesimo riconoscibili.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzo 2018

Il ricorso è manifestamente infondato dal momento che essendo stata conte-

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