Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21866 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21866 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IEZZI ENNIO N. IL 01/02/1953
avverso l’ordinanza n. 6961/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. IEZZI Ennio ricorre personalmente avverso l’ordinanza emessa in data 27.11.2014,
3 .cor
GA-;
con la quale il Tribunale di ITano ha applicato nei suoi confronti la misura alternativa alla
detenzione della detenzione domiciliare.
Eccepisce violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto, avendo il suo
difensore avv. Antonio CRISTALLO rinunciato al mandato, il Tribunale non aveva nominato
fissata udienza del 27.11.2014: solo in quella sede, infatti, era stato nominato un difensore ex
art. 97, comma 4, c.p.p. “che nulla conosceva sia dell’imputato sia degli atti di causa”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2.
Risulta, invero, ex actis, che la rinuncia al mandato non era stata comunicata
dall’avv. CRISTALLO al suo assistito come prescritto dall’art. 107, comma 1, c.p.p., sicché
legittimamente il nuovo decreto di fissazione dell’udienza del 27.11.2014 era stato notificato
allo stesso difensore.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 (mille), ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
tempestivamente un difensore d’ufficio che potesse adeguatamente preparare la difesa per la