Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21865 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21865 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERNASETTI RAFFAELE N. IL 20/12/1950
avverso l’ordinanza n. 7061/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 12.2.2015, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava
il reclamo proposto da PERNASETTI Raffaele avverso il provvedimento con il quale il
Magistrato della sede aveva dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere
l’integrazione di liberazione anticipata con riferimento al periodo di detenzione 21.4.201021.10.2013, essendo il detenuto stato condannato per reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis
0.P..
provvedere al deposito dei motivi.
L’impugnazione deve essere, quindi, dichiarata inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in
favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Avverso tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, senza