Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21865 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21865 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUSCHI MAURIZIO nato il 15/12/1972 a PAVIA

avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bruschi Maurizio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano che, ribadendone la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 99,
337, 582, 61 n. 2 cod. pen., ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di nove mesi di reclusione in ragione dell’assoluzione dal concorrente
delitto di oltraggio.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza sostenendo che dopo aver ritenuto

maniera asseritamente contraddittoria confermato la pena inflittagli in primo
grado, ‘salvo detrarre la frazione di un mese corrispondente all’assoluzione dal
reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.’.
Il ricorso è manifestamente infondato per le conclusioni da esso stesso esposte, contraddittorie rispetto alla premessa.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 mar o 2018

Il consiglier
Orl

nsore

Il Presidente
Andrea T onci

fondato l’appello relativamente al delitto di oltraggio, la Corte territoriale ha in

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