Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21863 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21863 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULAS MASSIMILIANO N. IL 17/09/1979
avverso l’ordinanza n. 86/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza resa in data 18.7.2011, la Corte di Appello di Venezia rigettava
l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata, ai sensi dell’art. 671
c.p.p., da MULAS Massimiliano.
Avverso tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, senza
provvedere al deposito dei motivi.
L’impugnazione deve essere, quindi, dichiarata inammissibile, ai sensi del combinato

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in
favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p..

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