Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21863 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21863 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSELLI EMANUEL MATTIA nato il 28/09/1992 a RUVO DI PUGLIA

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roselli Emanuel Mattia ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello
di Milano che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81
e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di dieci
mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della
recidiva ed all’omessa concessione delle attenuanti generiche.

sede di legittimità, volti unicamente a contestare l’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, nella specie congruamente argomentato (pag. 5 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzo

Il ricorso è manifestamente infondato perché basato su motivi improponibili in

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