Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21862 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21862 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUINTANILLA GUTIERREZ URIEL nato il 19/11/1985 a LIMA( PERU’)
avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quintanilla Gutierrez Uriel ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di
Appello di Milano che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli
artt. 99 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di sette mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ribadita sussistenza della responsabilità e all’eccessiva severità della pena irroga-
Il ricorso è manifestamente infondato perché basato su motivi improponibili in
sede di legittimità, volto il primo a contestare il merito della statuizione giudiziale
e l’altro l’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare
il concreto trattamento sanzionatorio, nella specie congruamente argomentato
(pag. 3 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 marzo 2018
Il consigli
ensorg
Il Presidente
Andrea T
ta.