Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21861 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21861 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAVACCA ANTONIO nato il 13/06/1976 a BITONTO

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Lavacca ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99,
comma 4 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di due anni di reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche anche in equivalenza rispetto

Il ricorso è manifestamente infondato perché basato su motivo improponibile
in sede di legittimità, volto unicamente a contestare l’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, nella specie congruamente argomentato (pag. 2 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 marzcl 2018

Il Presidente

alla contestata recidiva.

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