Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21860 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21860 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAKOUNA SONIA N. IL 06/05/1979
avverso la sentenza n. 257/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

OS SERVA
Hakouna Sonia ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2-4 della sentenza gravata.
La doglianza relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 385 comma 4 c.p., non
è stata dedotta con i motivi di appello, secondo la sintesi di questi ultimi risultante
dalla sentenza impugnata, di cui il ricorrente non contesta la completezza.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29.10.2015

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