Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21860 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21860 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHOU XING CHU nato il 27/07/1986

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zhou Xing Chu ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che, ribadendone la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.,
ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di sei mesi di reclusione.

parte dei giudici d’appello dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato perché basato su motivo improponibile,
in quanto non dedotto neppure in sede di discussione dinanzi alla Corte territoriale, che ha svolto, perigt.to, valutazioni incompatibili con la declaratoria di
non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 mari. 2018

Il consiglie e eefsore

Il Presidente

Con un unico motivo di censura, il ricorrente deduce l’omessa valutazione da

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