Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2186 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2186 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE LUCA FRANCO N. IL 07/07/1979
avverso la sentenza n. 7907/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 2122011 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, emessa il 23.52011, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta diminuente per la scelta
del rito, rideterminava la pena inflitta all’appellante De Luca Franco in anni 3, mesi 6
di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90.
Propone ricorso per cassazione il be Luca per violazione di legge e mancanza di
motivazione in ordine alla omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art.129
c.p.p.
2. 11 ricorso è generico e manifestamente infondato.
L’art.581c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorrente si limita a denunciare l’omessa applicazione del disposto di cui all’art.129
c.p.p. senza neppure indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui è
fondata la sua doglianza.
Peraltro la Corte di Appello ha evidenziato che i motivi di appello riguardavano solo il
trattamento sanzionatorìo e non investivano, pertanto, neppure indirettamente,
l’affermazione di responsabilità.
2.1. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in curo
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglio est.
id

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