Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21852 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21852 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOBANU VITALIE nato il 09/08/1981
avverso la sentenza del 19/09/2016 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Ciobanu Vitalie ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei
mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
vizio di motivazione riguardo all’entità della pena applicata.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatézza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 m rzo 2018
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Il Presidente
Andrea T nci
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo