Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21851 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21851 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARILARI MONTA N. IL 20/12/1971
avverso la sentenza n. 5777/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

OSSERVA
Barilari Moni/a ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione è senz’altro
da ritenersi adeguata, desumendosi dalla sentenza di primo grado, confermata dalla
Corte territoriale, il riferimento ai precedenti penali da cui è gravata l’imputata.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima
equo quantificare in euro mille.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.

Così deciso in Roma il 29-10-2015.

in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove

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