Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2185 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2185 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCAMARDELLA FEDERICO N. IL 26/08/1958
avverso la sentenza n. 7688/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di curo 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in OMA, nella camera di consiglio del 16.11.2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 7.6.2011 ha confermato la sentenza 9.12.2004
del Tribunale di quella città con la quale si affermava la responsabilità penale di SCAMARDELLA
Federico in ordine a plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti in concorso con altri;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, rilevando la mancata
assunzione di una prova decisiva (ascolto di conversazione intercettata previa riapertura, allo scopo,
dell’istruzione dibattimentale) nonché il vizio di motivazione conseguente la travisamento delle
risultanze processuali;
— che nel giudizio di appello, il diritto alla prova attribuito alle parti dagli articoli 190 e 495 C.P.P.
opera soltanto con riferimento alle prove sopravvenute o scoperte dopo la pronunzia di primo grado,
con la conseguenza che, se non ricorre tale ipotesi, la mancata assunzione della prova è censurabile
in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo
del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 606 lettera e) C.P.P., del provvedimento che
rigetta la relativa richiesta e non anche ai sensi dell’articolo 606, lettera d), C.P.P. e sempre che la
prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da
poter determinare una diversa conclusione del processo (Sez. V n.34643, 4 settembre 2008; Sez. IV
n.4675, 6 febbraio 2007; Sez. II n. 44313, 5 dicembre 2005; Sez. VI n.26713, 19 giugno 2003; Sez.
V n.6924, 20 febbraio 2001; Sez. V n.10858, 19 dicembre 1996; Sez. III n.11034, 2 dicembre 1993),
circostanza, questa, esclusa nella fattispecie;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
‘attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

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