Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21849 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21849 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANSI BENEDETTO nato il 17/06/1978 a SAN GIOVANNI ROTONDO
avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mansi Benedetto ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.,
confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di un anno di reclusione.
nullità della sentenza impugnata derivante da nullità della dichiarazione di contumacia pronunciata in primo grado, nonostante egli si trovasse presso il ROP di
Piacenza; nullità della decisione in relazione all’omessa indagine sulla capacità di
intendere e di volere; nullità in punto dosimetria della pena.
Con atto sottoscritto dal secondo difensore, avv. Miraglia, si deduce che la
Corte territoriale ha omesso completamente di considerare la salute mentale
dell’imputato al fine di verificarne l’imputabilità.
Il ricorrente ha fatto, inoltre, pervenire nota manoscritta in cui deduce la sopravvenuta prescrizione del reato, cui risulta allegata copia di perizia collegiale
medico-legale sulle sue attuali condizioni psichiche ritenute incompatibili con il
regime detentivo.
Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha spiegato a chiare lettere che a sostegno dell’allegato impedimento (in primo grado)
dell’imputato derivante dall’asserita condizione di ricovero presso dedicata struttura di cura (ROP di Piacenza) non era stato prodotto il benché minimo riscontro
documentale e lo stesso è a dirsi del dedotto stato di minorate condizioni psichiche, non incidendo evidentemente sulle predette valutazioni giudiziali l’attuale
stato di condizione psichica del ricorrente.
I rilievi critici riguardanti la dosimetria della pena risultano, infine, privi di
fondamento, essendovi congrua motivazione dell’adeguatezza del trattamento
sanzionatorio, ancorata ai molteplici precedenti penali, anche di natura specifica,
annoverati dall’imputato oltre all’insussistenza di elementi obiettivi valutabili ai
fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Con l’atto sottoscritto dal difensore avv. Dellacroce, il ricorrente deduce la
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 marzo 2018