Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21847 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21847 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIAZZA EMANUELA N. IL 26/03/1970
avverso la sentenza n. 4290/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/10/2015
OSSERVA
Piazza Emanuela ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e al
trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto
non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal
giudice a quo a pagina 2 della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti
penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29.10.2015