Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21846 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21846 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANESE RAFFAELE nato il 03/05/1976 a BARLETTA

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Raffaele Albanese ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bari che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod.
pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di un
anno e quattro mesi di reclusione a causa del proscioglimento dal concorrente
delitto di lesioni.
Con tre motivi sostanzialmente riconducibili ad unità, il ricorrente deduce vio-

reato, asseritamente avvenuta sulla base di prove insufficienti e in particolare
sulla scorta di un controverso riconoscimento fotografico ad opera del teste
Travisani.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fornito
adeguata motivazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone,
dando esauriente conto delle asserite incongruenze denunziate dal ricorrente, tali
non ritenute da entrambi i giudici di merito pag. 2 sent.)
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 mar io 2018

lazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del

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