Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21844 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21844 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRAMACCHIO LEONARDO nato il 08/06/1981 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/03/2018

V

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stramacchio Leonardo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bari che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 385 e
99, comma 4 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura
di sei mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. d], 591 lett. c] cod.
proc. pen.) quanto al primo motivo, omettendo di indicare le ragioni per cui la
motivazione risulterebbe carente e/o illogica; è improponibile quanto al secondo,
poiché si risolve nella mera contestazione dell’esercizio del potere discrezionale
del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, nella
specie sinteticamente ma congruamente argomentato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8

2018

sussistenza del reato, dolendosi, inoltre, dell’entità della pena inflittagli.

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