Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21843 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21843 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MHAGUEN AZIZ N. IL 16/05/1968
avverso la sentenza n. 9999/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/10/2015
OSSERVA
Mhaguen Aziz ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e al
trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza è inammissibile, non essendo stata dedotta in appello, in quanto
dalla sentenza impugnata risulta che i motivi d’appello riguardavano esclusivamente
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicogiuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti
penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015.
il trattamento sanzionatorio.