Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21843 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21843 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Caldon Maria Luisa, n. Dolo (Ve) 17.10.1982
2) Caldon Roberto, n. Vigonovo (Ve) 20.11.1954

avverso la sentenza n. 586/17 della Corte d’Appello di Venezia del 09/02/2017

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato
quella emessa dal Tribunale di Rovigo il 23/01/2054, ribadendo la responsabilità
1

Data Udienza: 08/03/2018

di Caldon Maria Luisa e Caldon Roberto in ordine al reato di cui all’art. 334 cod.
pen. e confermando le pene diversificate ritenute di giustizia inflitte in primo
grado nei loro confronti.

2. Gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione contro
la sentenza, deducendo motivazione carente e contraddittoria su una circostanza
rilevante al fine di decidere (la morte di un capo di bestiame) nonché violazione
di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; la sola

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Nelle more della trattazione dei ricorsi è stato, però, acquisito il certificato di
morte di Caldon Roberto, per decesso avvenuto in data 28/12/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Caldon Maria Luisa è manifestamente infondato e va
dichiarato inammissibile.
Semplicemente improponibili i primi due motivi di censura, in quanto afferenti
in via diretta al merito del giudizio, anche il terzo va ritenuto palesemente infondato, sussistendo articolata e congrua motivazione in sentenza a sostegno della
mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (pag. 4 sent.)
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in € 3.000,00 (tremila).

2. Quanto a Caldon Roberto, la sentenza impugnata va, invece, annullata senza
rinvio perché il reato estinto per morte dell’imputato (art. 150 cod. pen.).

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Caldon Roberto
perché il reato estinto per morte dell’imputato.

2

Caldon Maria Luisa si duole, infine, della mancata applicazione della causa di

Dichiara inammissibile il ricorso di Caldon Maria Luisa che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 8 marz 2018

Il Presidente

Orla

Andrea r6ici

Il consigliere stensore

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