Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21841 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21841 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DURIC ROMINA N. IL 08/12/1994
avverso la sentenza n. 1462/2014 TRIBUNALE di RIMINI, del
16/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/10/2015

OSSERVA
Duric Romina impugna la sentenza indicata in epigrafe , emessa ex art. 444 cpp,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e
alla misura della pena.
La prima doglianza

non rientra nel novero delle censure deducibili in sede di

legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza
impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato
giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il giudice dato atto
dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza di proscioglimento
ex art 129 cpp, sulla base delle considerazioni svolte a p. 2 della sentenza
impugnata.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, occorre osservare come il giudice abbia applicato,
conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti,
essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto
dell’accordo o l’applicazione di attenuanti da quest’ultimo non previste, onde la
censura è manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-10-2015.

riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,

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